(Allegato II.12-art. 6)
                             Articolo 6. 
                        Controlli sulle SOA. 
 
1. Ai  fini  del  controllo  e  della  vigilanza  sulla  composizione
azionaria   delle    SOA,    sulla    persistenza    del    requisito
dell'indipendenza e l'assenza delle condizioni di cui all'articolo 5,
comma 6, l'ANAC puo' richiedere, indicando il termine per la risposta
non superiore a dieci giorni, alle stesse SOA e alle societa' ed enti
che partecipano al relativo  capitale  azionario,  ogni  informazione
riguardante  i  nominativi  dei  rispettivi  soci  e   le   eventuali
situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal
libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro  dato  a
loro disposizione. 
2. Le  SOA  comunicano  all'ANAC,  entro  quindici  giorni  dal  loro
verificarsi, l'eventuale sopravvenienza di fatti  o  circostanze  che
incidono sulle situazioni di cui all'articolo 5, comma 6.