(Allegato II.12-art. 7)
                             Articolo 7. 
                      Partecipazioni azionarie. 
 
1. Le stazioni appaltanti, gli  enti  concedenti,  gli  organismi  di
certificazione e i soggetti  indicati  all'articolo  65  del  codice,
limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare  alle  procedure  per
l'affidamento dei contratti pubblici relativi a  lavori,  nonche'  le
regioni e le province autonome non  possono  possedere,  a  qualsiasi
titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale
di una SOA. 
2. Le associazioni nazionali  di  categoria  che  hanno  sottoscritto
contratti collettivi nazionali  di  lavoro  per  i  dipendenti  delle
imprese edili e affini o di  comparto  e  le  associazioni  nazionali
rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di
una SOA nel limite massimo complessivo del 20 per cento del  capitale
sociale, e ognuna delle associazioni nella misura massima del 10  per
cento. Al fine di garantire il principio  dell'uguale  partecipazione
delle parti interessate alla  qualificazione,  la  partecipazione  al
capitale da parte delle predette associazioni di categoria e' ammessa
qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura  da
parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa. 
3.  Chiunque,  a  qualsiasi  titolo,  intenda  acquisire  o   cedere,
direttamente o indirettamente, una partecipazione  azionaria  in  una
SOA, deve manifestare tale intenzione alla SOA stessa,  allegando  la
documentazione richiesta al fine del rilascio del nulla osta da parte
dell'ANAC.  La  SOA,  valutata   l'esistenza   dei   presupposti   di
legittimita' dell'operazione di cessione azionaria, invia all'ANAC la
richiesta di nulla osta al trasferimento azionario. La  richiesta  di
nulla  osta  e'  necessaria  anche  per  i   trasferimenti   azionari
all'interno della compagine sociale esistente. Si intendono acquisite
o  cedute  indirettamente  le  partecipazioni  azionarie   trasferite
tramite societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359  del  codice
civile, societa' fiduciarie, o comunque tramite interposta persona. 
4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla comunicazione, puo' vietare il
trasferimento della partecipazione quando essa  puo'  influire  sulla
correttezza  della  gestione  della  SOA  o  puo'  compromettere   il
requisito dell'indipendenza a norma  dell'articolo  5,  comma  4;  il
decorso del termine  senza  che  l'ANAC  adotti  alcun  provvedimento
equivale  a  nulla  osta  all'operazione.  In   caso   di   richieste
istruttorie il termine rimane sospeso per  una  sola  volta  fino  al
relativo adempimento. Il nulla osta si considera decaduto se  le  SOA
non trasmettono copia del libro soci aggiornato ovvero  la  richiesta
avanzata dal socio acquirente o alienante dell'iscrizione  nel  libro
soci dell'avvenuta cessione di azioni, entro il  termine  di  novanta
giorni decorrenti dalla data di comunicazione del nulla osta  ovvero,
in caso di mancanza di nulla osta espresso, decorrenti dalla data  di
formazione del silenzio-assenso. 
5. Il trasferimento della  partecipazione,  una  volta  avvenuto,  e'
comunicato all'ANAC e alla SOA entro quindici giorni. 
6. L'ANAC puo' negare l'autorizzazione alla partecipazione  azionaria
della SOA, nei confronti dei soggetti diversi da  quelli  di  cui  al
comma 1, allorche' il soggetto titolare  della  partecipazione  possa
influire  sulla  corretta  gestione  delle  SOA  o  compromettere  il
requisito di indipendenza.