(Allegato II.12-art. 9)
                             Articolo 9. 
                   Rilascio della autorizzazione. 
 
1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attivita'  di  attestazione
della qualificazione ai sensi del presente titolo e' subordinato alla
autorizzazione dell'ANAC. 
2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dei  seguenti
documenti: 
a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale; 
b) l'elencazione della compagine sociale  e  la  dichiarazione  circa
eventuali situazioni di controllo o di collegamento; 
c) l'organigramma della SOA, comprensivo del curriculum dei  soggetti
che ne fanno parte; 
d) la dichiarazione del legale rappresentante,  nei  modi  e  con  le
forme  previsti  dalle  vigenti  leggi,  circa  l'inesistenza   delle
situazioni previste dall'articolo 5, comma 6, in capo  alla  SOA,  ai
suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici e  del
personale di cui all'articolo 8, comma 2; 
e)   certificato   del   casellario    giudiziale    relativo    agli
amministratori,  legali  rappresentanti,  direttori  tecnici  e   del
personale di cui all'articolo 8, comma 2; 
f) un  documento  contenente  la  descrizione  delle  procedure  che,
conformemente a quanto stabilito dall'ANAC,  saranno  utilizzate  per
l'esercizio dell'attivita' di attestazione; 
g) una polizza assicurativa stipulata con  impresa  di  assicurazione
autorizzata alla copertura del rischio cui  si  riferisce  l'obbligo,
per la  copertura  delle  responsabilita'  conseguenti  all'attivita'
svolta, avente massimale non inferiore  a  sei  volte  il  volume  di
affari prevedibile. 
3. L'ANAC ai fini istruttori puo' chiedere ulteriori  informazioni  e
integrazioni  alla  documentazione  fornita  dalla  SOA  istante,   e
conclude il procedimento entro il  termine  di  sessanta  giorni  dal
ricevimento dell'istanza. Il tempo necessario all'ANAC per  acquisire
le richieste integrazioni non si computa nel termine. 
4. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una
nuova istanza.