(Allegato E-art. 14)
 
                               Art 14. 
 
  Le controversie devolute in forza della presente legge ai Tribunali
ordinari,  le  quali  si  trovino  pendenti   in   primo   grado   di
giurisdizione, saranno portate, mediante citazione, dalla parte  piu'
diligente avanti il Tribunale di circondario competente, e quelle che
si trovino pendenti in secondo grado, avanti la Corte d'appello. 
 
  Le controversie non ancora definitivamente decise, per le quali  e'
esaurito il primo grado di giurisdizione, in qualunque stato esse  si
trovino, ed  ancorche'  siano  intervenuti  gli  avvisi  che  debbono
precedere  la  sovrana  provvisione,  dove  questa  sia   per   legge
richiesta, saranno portate con le medesime norme al Tribunale o  alla
Corte d'appello secondo le  ordinarie  regole  di  competenza,  senza
bisogno di nuova procura, ed ammesse in tutti i casi nuove produzioni
e prove nel giudizio d'appello. 
 
  I conflitti di giurisdizione non ancora  decisi  tra  le  Autorita'
giudiziarie e i Tribunali del contenzioso amministrativo  attualmente
esistenti, per le materie devolute in forza della presente  legge  ai
Tribunali ordinari, si avranno come non elevati; e le  pronunziazioni
anteriormente emanate sul merito dai Tribunali  ordinari  produrranno
il loro effetto, salva l'ammessione e la  discussione  dei  legittimi
richiami. 
 
  Saranno date con decreto reale le norme  necessarie  all'esecuzione
di questo articolo, avuto riguardo alle diverse  legislazioni  civili
vigenti nelle varie provincie del Regno.