Art 14. Le controversie devolute in forza della presente legge ai Tribunali ordinari, le quali si trovino pendenti in primo grado di giurisdizione, saranno portate, mediante citazione, dalla parte piu' diligente avanti il Tribunale di circondario competente, e quelle che si trovino pendenti in secondo grado, avanti la Corte d'appello. Le controversie non ancora definitivamente decise, per le quali e' esaurito il primo grado di giurisdizione, in qualunque stato esse si trovino, ed ancorche' siano intervenuti gli avvisi che debbono precedere la sovrana provvisione, dove questa sia per legge richiesta, saranno portate con le medesime norme al Tribunale o alla Corte d'appello secondo le ordinarie regole di competenza, senza bisogno di nuova procura, ed ammesse in tutti i casi nuove produzioni e prove nel giudizio d'appello. I conflitti di giurisdizione non ancora decisi tra le Autorita' giudiziarie e i Tribunali del contenzioso amministrativo attualmente esistenti, per le materie devolute in forza della presente legge ai Tribunali ordinari, si avranno come non elevati; e le pronunziazioni anteriormente emanate sul merito dai Tribunali ordinari produrranno il loro effetto, salva l'ammessione e la discussione dei legittimi richiami. Saranno date con decreto reale le norme necessarie all'esecuzione di questo articolo, avuto riguardo alle diverse legislazioni civili vigenti nelle varie provincie del Regno.