Art. 155 (Principi applicabili) 1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilita' e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresi' le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.
Nota all'art. 155: - Per la legge 7 agosto 1990, n. 241 vedi in nota all'art. 59. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.».