Art. 156 
                    (Ruolo organico e personale) 
 
   1. All'Ufficio del Garante  e'  preposto  un  segretario  generale
scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi. 
   2. Il ruolo organico del personale  dipendente  e'  stabilito  nel
limite di cento unita'. 
   3. Con propri  regolamenti  pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale
della Repubblica italiana, il Garante definisce: 
   a) l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio anche ai  fini
dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154; 
   b) l'ordinamento delle carriere e le modalita' di reclutamento del
personale secondo le procedure previste dall'articolo 35 del  decreto
legislativo n. 165 del 2001; 
   c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
   d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo  i
   criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e  successive
   modificazioni e, per gli incarichi  dirigenziali,  dagli  articoli
   19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
   165,  tenuto  conto  delle  specifiche   esigenze   funzionali   e
   organizzative. Nelle more della  piu'  generale  razionalizzazione
   del   trattamento   economico   delle   autorita'   amministrative
   indipendenti, al personale e' attribuito l'ottanta per  cento  del
   trattamento economico del personale dell'Autorita' per le garanzie
   nelle comunicazioni; 
    e) la gestione amministrativa e la contabilita', anche in  deroga
alle  norme  sulla  contabilita'  generale  dello  Stato,  l'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme  gia'
versate nella contabilita'  speciale,  nonche'  l'individuazione  dei
casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di  segreteria  o  di
corrispettivi per servizi  resi  in  base  a  disposizioni  di  legge
secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma 2, della  legge  31
luglio 1997, n. 249. 
   4. L'Ufficio puo' avvalersi, per motivate esigenze, di  dipendenti
dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di  enti  pubblici
collocati in posizione  di  fuori  ruolo  o  equiparati  nelle  forme
previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa  ai  sensi
dell'articolo 13 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n.  382,  e  successive  modificazioni,  in  numero  non
superiore, complessivamente, a venti unita' e per non oltre il  venti
per cento delle qualifiche dirigenziali,  lasciando  non  coperto  un
corrispondente numero di posti di  ruolo.  Al  personale  di  cui  al
presente  comma  e'  corrisposta  un'indennita'  pari   all'eventuale
differenza  tra  il  trattamento   erogato   dall'amministrazione   o
dall'ente di provenienza e quello spettante al  personale  di  ruolo,
sulla  base  di  apposita  tabella  di  corrispondenza  adottata  dal
Garante, e comunque  non  inferiore  al  cinquanta  per  cento  della
retribuzione in godimento, con esclusione dell'indennita' integrativa
speciale. 
   5. In aggiunta al personale  di  ruolo,  l'ufficio  puo'  assumere
direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, in  numero
non superiore a venti unita' ivi compresi i  consulenti  assunti  con
contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7. 
   6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001. 
   7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi
lo richiedono, il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti,  i
quali sono remunerati in  base  alle  vigenti  tariffe  professionali
ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata  non
superiore a due anni, che possono essere rinnovati per  non  piu'  di
due volte. 
   8. Il personale addetto all'Ufficio del Garante  ed  i  consulenti
sono tenuti al segreto su cio'  di  cui  sono  venuti  a  conoscenza,
nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono
rimanere segrete. 
   9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti
di cui all'articolo 158 riveste, in numero  non  superiore  a  cinque
unita', nei limiti  del  servizio  cui  e'  destinato  e  secondo  le
rispettive attribuzioni,  la  qualifica  di  ufficiale  o  agente  di
polizia giudiziaria. 
   10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a  carico  di
un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato  e  iscritto
in  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  Il   rendiconto   della   gestione
finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti. 
 
          Note all'art. 156:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  35  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
              «Art.   35   (Reclutamento   del   personale).   -   1.
          L'assunzione  nelle  amministrazioni  pubbliche avviene con
          contratto individuale di lavoro:
                a) tramite  procedure selettive, conformi ai principi
          del  comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
          richiesta,  che  garantiscano  in misura adeguata l'accesso
          dall'esterno;
                b) mediante  avviamento degli iscritti nelle liste di
          collocamento  ai  sensi  della  legislazione vigente per le
          qualifiche  e  profili  per  i  quali  e' richiesto il solo
          requisito  della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi gli
          eventuali     ulteriori     requisiti     per    specifiche
          professionalita'.
              2.   Le   assunzioni   obbligatorie   da   parte  delle
          amministrazioni  pubbliche,  aziende  ed  enti pubblici dei
          soggetti  di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
          per   chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste  di
          collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa
          verifica  della  compatibilita'  della  invalidita'  con le
          mansioni  da  svolgere.  Per  il coniuge superstite e per i
          figli   del  personale  delle  Forze  annate,  delle  Forze
          dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
          personale     della     Polizia     municipale     deceduto
          nell'espletamento  del  servizio, nonche' delle vittime del
          terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata di cui alla
          legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
          integrazioni,   tali   assunzioni  avvengono  per  chiamata
          diretta nominativa.
              3.   Le   procedure  di  reclutamento  nelle  pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
                a) adeguata  pubblicita'  della selezione e modalita'
          di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
          assicurino   economicita'   e  celerita'  di  espletamento,
          ricorrendo,   ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di  sistemi
          automatizzati,   diretti   anche   a  realizzare  forme  di
          preselezione;
                b) adozione  di  meccanismi  oggettivi e trasparenti,
          idonei  a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
          e  professionali  richiesti  in relazione alla posizione da
          ricoprire;
                c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
          lavoratori;
                d) decentramento delle procedure di reclutamento;
                e) composizione  delle commissioni esclusivamente con
          esperti  di  provata  competenza nelle materie di concorso,
          scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni, docenti ed
          estranei   alle   medesime,   che   non   siano  componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non   ricoprano   cariche   politiche   e   che  non  siano
          rappresentanti  sindacali  o designati dalle confederazioni
          ed    organizzazioni   sindacali   o   dalle   associazioni
          professionali.
              4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
          reclutamento  sono  adottate  da ciascuna amministrazione o
          ente   sulla   base   della  programmazione  triennale  del
          fabbisogno  di  personale  deliberata ai sensi dell'art. 39
          della   legge   27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
          Stato,   anche   ad  ordinamento  autonomo,  l'avvio  delle
          procedure  e'  subordinato  alla  previa  deliberazione del
          Consiglio  dei  ministri  adottata  ai  sensi dell'art. 39,
          comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
          modificazioni ed integrazioni.
              5.   I   concorsi  pubblici  per  le  assunzioni  nelle
          amministrazioni  dello  Stato  e  nelle aziende autonome si
          espletano  di norma a livello regionale. Eventuali deroghe,
          per  ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono
          autorizzate  dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per
          gli   uffici   aventi  sede  regionale,  compartimentale  o
          provinciale   possono   essere   banditi   concorsi   unici
          circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
              6.  Ai  fini  delle  assunzioni  di personale presso la
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa  e  sicurezza  dello Stato, di polizia, di giustizia
          ordinaria,   amministrativa,   contabile  e  di  difesa  in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'art.   26  della  legge  1° febbraio  1989,  n.  53,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              7.  Il  regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
          servizi   degli   enti   locali   disciplina  le  dotazioni
          organiche,  le  modalita'  di  assunzione  agli impieghi, i
          requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
          rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
              - La  legge  31 luglio  1997, n. 249 reca: «Istituzione
          dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e norme
          sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.».
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 19 e 23-bis del
          decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche):
              «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
          il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
          dirigenziale  si  tiene  conto,  in relazione alla natura e
          alle  caratteristiche  degli  obiettivi  prefissati,  delle
          attitudini  e  delle  capacita'  professionali  del singolo
          dirigente,  valutate  anche in considerazione dei risultati
          conseguiti  con  riferimento  agli  obiettivi fissati nella
          direttiva  annuale  e  negli  altri  atti  di indirizzo del
          Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
          incarichi  diversi  non  si  applica l'art. 2103 del codice
          civile.
              2.  Tutti  gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono   conferiti   secondo  le  disposizioni  del  presente
          articolo,    Con    il    provvedimento   di   conferimento
          dell'incarico,   ovvero   con  separato  provvedimento  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente  per  gli  incarichi  di  cui  al  comma 3, sono
          individuati  l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi da
          conseguire,  con  riferimento alle priorita', ai piani e ai
          programmi  definiti  dall'organo di vertice nei propri atti
          di  indirizzo  e  alle eventuali modifiche degli stessi che
          intervengano  nel  corso  del  rapporto,  nonche' la durata
          dell'incarico,  che  deve  essere  correlata agli obiettivi
          prefissati  e  che,  comunque,  non  puo' eccedere, per gli
          incarichi  di  funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4,
          il  termine  di  tre  anni  e,  per  gli altri incarichi di
          funzione  dirigenziale,  il  termine  di  cinque  anni. Gli
          incarichi    sono    rinnovabili.   Al   provvedimento   di
          conferimento  dell'incarico accede un contratto individuale
          con   cui   e'   definito   il  corrispondente  trattamento
          economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24.
          E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
              3.  Gli  incarichi di Segretario generale di Ministeri,
          gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
          della  prima  fascia  dei  ruoli  di cui all'art. 23 o, con
          contratto  a tempo determinato, a persone in possesso delle
          specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
              4.  Gli  incarichi  di funzione dirigenziale di livello
          generale  sono  conferiti  con  decreto  del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  o,  in  misura  non superiore al 50 per cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai   medesimi   ruoli   ovvero,   con   contratto  a  tempo
          determinato,   a   persone  in  possesso  delle  specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6.
              4-bis.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
          funzione  dirigenziale  di  livello  generale, conferiti ai
          sensi  del  comma  4  del  presente articolo, tengono conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
              5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
          livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
              5-bis.  Gli  incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  e del 5 per cento della dotazione organica di
          quelli  appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
          non  appartenenti  ai  ruoli  di  cui  al medesimo art. 23,
          purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma   2,   ovvero   di   organi   costituzionali,  previo
          collocamento  fuori  ruolo, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti.
              5-ter.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
          direzione  degli  uffici di livello dirigenziale, conferiti
          ai  sensi  del comma 5 del presente articolo, tengono conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
              6.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
          quelli   appartenenti   alla   seconda   fascia,   a  tempo
          determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La
          durata  di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
          gli  incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
          4,  il  termine  di tre anni, e, per gli altri incarichi di
          funzione  dirigenziale,  il  termine  di  cinque anni. Tali
          incarichi   sono  conferiti  a  persone  di  particolare  e
          comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
          attivita'  in  organismi  ed enti pubblici o privati ovvero
          aziende  pubbliche  o  private con esperienza acquisita per
          almeno  un  quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o che
          abbiano   conseguito   una   particolare   specializzazione
          professionale,  culturale  e  scientifica  desumibile dalla
          formazione    universitaria    e    postuniversitaria,   da
          pubblicazioni  scientifiche  o  da  concrete  esperienze di
          lavoro  maturate,  anche presso amministrazioni statali, in
          posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
          o  che  provengano dai settori della ricerca, della docenza
          universitaria,   delle   magistrature  e  dei  ruoli  degli
          avvocati   e   procuratori   dello  Stato.  Il  trattamento
          economico   puo'   essere   integrato   da  una  indennita'
          commisurata  alla  specifica  qualificazione professionale,
          tenendo  conto  della  temporaneita'  del  rapporto e delle
          condizioni  di  mercato relative alle specifiche competenze
          professionali.  Per  il  periodo di durata dell'incarico, i
          dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni sono collocati
          in    aspettativa   senza   assegni,   con   riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.
              7.
              8.  Gli  incarichi  di  funzione dirigenziale di cui al
          comma  3  cessano  decorsi  novanta  giorni  dal voto sulla
          fiducia al Governo.
              9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi  3 e 4 e' data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  allegando  una scheda relativa ai titoli ed alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti.
              10.   I   dirigenti   ai  quali  non  sia  affidata  la
          titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza,
          studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti
          dall'ordinamento,  ivi  compresi quelli presso i collegi di
          revisione   degli   enti   pubblici  in  rappresentanza  di
          amministrazioni ministeriali.
              11.  Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          il   Ministero   degli   affari   esteri   nonche'  per  le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
              12.  Per  il  personale  di cui all'art. 3, comma 1, il
          conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti  di  settore.  Restano ferme le disposizioni di
          cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
              l     2-bis.     Le     disposizioni    del    presente
          articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o
          accordi collettivi.».
              «Art.  23-bis (Disposizioni in materia di mobilita' tra
          pubblico  e  privato). - 1. In deroga all'art. 60 del testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati  civili  dello  Stato,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n.  3,  i
          dirigenti  delle  pubbliche  amministrazioni,  nonche'  gli
          appartenenti  alla  carriera  diplomatica  e prefettizia e,
          limitatamente   agli   incarichi   pubblici,  i  magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili  e  gli  avvocati e
          procuratori   dello   Stato   possono,  a  domanda,  essere
          collocati  in  aspettativa senza assegni per lo svolgimento
          di  attivita'  presso  soggetti  e  organismi,  pubblici  o
          privati,  anche  operanti  in  sede internazionale, i quali
          provvedono  al  relativo  trattamento  previdenziale. Resta
          ferma  la  disciplina  vigente  in  materia di collocamento
          fuori  ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa
          comporta  il  mantenimento  della  qualifica  posseduta. E'
          sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a
          domanda  dell'interessato,  ai sensi della legge 7 febbraio
          1979,  n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative
          nelle  quali  abbia  maturato  gli  anni  di contribuzione.
          Quando l'incarico e' espletato presso organismi operanti in
          sede   internazionale,   la   ricongiunzione   dei  periodi
          contributivi   e'  a  carico  dell'interessato,  salvo  che
          l'ordinamento   dell'amministrazione  di  destinazione  non
          disponga altrimenti.
              2.  I  dirigenti  di  cui  all'art.  19, comma 10, sono
          collocati  a  domanda  in  aspettativa senza assegni per lo
          svolgimento  dei  medesimi  incarichi di cui al comma 1 del
          presente      articolo,      salvo     motivato     diniego
          dell'amministrazione di appartenenza.
              3.   Per   i   magistrati  ordinari,  amministrativi  e
          contabili,  e  per  gli avvocati e procuratori dello Stato,
          gli   organi   competenti  deliberano  il  collocamento  in
          aspettativa,  fatta  salva  per  i  medesimi la facolta' di
          valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
              4. Nel caso di svolgimento di attivita' presso soggetti
          diversi  dalle  amministrazioni  pubbliche,  il  periodo di
          collocamento  in  aspettativa  di  cui  al comma 1 non puo'
          superare  i  cinque  anni  e non e' computabile ai fini del
          trattamento di quiescenza e previdenza.
              5.  L'aspettativa  per  lo  svolgimento  di attivita' o
          incarichi  presso  soggetti privati o pubblici da parte del
          personale  di  cui  al  comma  1  non  puo' comunque essere
          disposta se:
                a) il  personale,  nei  due anni precedenti, e' stato
          addetto  a  funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel
          medesimo   periodo  di  tempo,  ha  stipulato  contratti  o
          formulato   pareri   o   avvisi  su  contratti  o  concesso
          autorizzazioni  a favore di soggetti presso i quali intende
          svolgere   l'attivita'.  Ove  l'attivita'  che  si  intende
          svolgere  sia  presso  una  impresa,  il divieto si estende
          anche  al  caso  in cui le predette attivita' istituzionali
          abbiano  interessato  imprese che, anche indirettamente, la
          controllano  o ne sono controllate, ai sensi dell'art. 2359
          del codice civile;
                b) il   personale   intende   svolgere  attivita'  in
          organismi  e  imprese  private che, per la loro natura o la
          loro  attivita', in relazione alle funzioni precedentemente
          esercitate,    possa   cagionare   nocumento   all'immagine
          dell'amministrazione    o    comprometterne    il   normale
          funzionamento o l'imparzialita'.
              6.  Il  dirigente  non  puo',  nei successivi due anni,
          ricoprire   incarichi   che  comportino  l'esercizio  delle
          funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.
              7.  Sulla  base di appositi protocolli di intesa tra le
          parti,  le  amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2,
          possono   disporre,   per  singoli  progetti  di  interesse
          specifico    dell'amministrazione   e   con   il   consenso
          dell'interessato,  l'assegnazione  temporanea  di personale
          presso   imprese  private.  I  protocolli  disciplinano  le
          funzioni,   le   modalita'  di  inserimento  e  l'eventuale
          attribuzione  di  un compenso aggiuntivo, da porre a carico
          delle imprese destinatarie.
              8.  Il  servizio  prestato  dai  dipendenti  durante il
          periodo  di  assegnazione  temporanea  di  cui  al  comma 7
          costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
          carriera.
              9.  Le  disposizioni  del presente articolo non trovano
          comunque  applicazione nei confronti del personale militare
          e  delle  Forze di polizia, nonche' del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco.
              10.  Con  regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma   1,   della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  sono
          individuati    i   soggetti   privati   e   gli   organismi
          internazionali  di  cui  al  comma  1  e  sono  definite le
          modalita' e le procedure attuative del presente articolo.».
              - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 31 luglio
          1997,  n.  249  (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
          nelle    comunicazioni    e   norme   sui   sistemi   delle
          telecomunicazioni e radiotelevisivo):
              «Art.   6   (Copertura  finanziaria).  -  1.  All'onere
          derivante  dall'applicazione della presente legge, valutato
          in lire 52.090.000.000 in ragione d'anno, si provvede:
                a) quanto   ad  annue  lire  32.090.000.000  mediante
          utilizzo   delle  risorse  finanziarie  gia'  destinate  al
          funzionamento    dell'Ufficio    del    Garante    per   la
          radiodiffusione e l'editoria;
                b) quanto  ad annue lire 20 miliardi con le modalita'
          di   cui   all'art.  2,  comma  38,  lettera  b),  e  commi
          successivi, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
              2.  Secondo  le stesse modalita' puo' essere istituito,
          ove  necessario e con criteri di parametrazione che tengano
          conto  dei  costi  dell'attivita',  un  corrispettivo per i
          servizi  resi  dall'Autorita'  in  base  a  disposizioni di
          legge, ivi compresa la tenuta del registro degli operatori.
              3.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  13 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   11 luglio  1980,  n.  382
          (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
          di   formazione  nonche'  sperimentazione  organizzativa  e
          didattica):
              «Art.  13  (Aspettativa  obbligatoria per situazioni di
          incompatibilita).  - Ferme restando le disposizioni vigenti
          in  materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore
          con  altri  impieghi  pubblici  o  privati,  il  professore
          ordinario  e'  collocato  d'ufficio  in  aspettativa per la
          durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti
          casi:
                1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
                2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei
          Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
                3) nomina  a componente delle istituzioni dell'Unione
          europea;
                3-bis)  nomina  a componente di organi ed istituzioni
          specializzate  delle  Nazioni Unite che comporti un impegno
          incompatibile   con   l'assolvimento   delle   funzioni  di
          professore universitario;
                4)
                5)   nomina   a  presidente  o  vice  presidente  del
          Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
                6)
                7)  nomina  a  presidente  o  componente della giunta
          regionale e a presidente del consiglio regionale;
                8) nomina a presidente della giunta provinciale;
                9)   nomina   a   sindaco  del  comune  capoluogo  di
          provincia;
                10)   nomina   alle   cariche   di   presidente,   di
          amministratore   delegato  di  enti  pubblici  a  carattere
          nazionale,  interregionale  o  regionale,  di enti pubblici
          economici,  di  societa' a partecipazione pubblica, anche a
          fini  di  lucro.  Restano  in  ogni caso escluse le cariche
          comunque  direttive  di  enti  a  carattere prevalentemente
          culturale  o  scientifico  e  la presidenza, sempre che non
          remunerata,  di  case editrici di pubblicazioni a carattere
          scientifico;
                11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore
          di  giornale  quotidiano  o  a posizione corrispondente del
          settore dell'informazione radio-televisiva;
                12)  nomina  a  presidente  o segretario nazionale di
          partiti rappresentati in Parlamento;
                13)  nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art.
          16  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno
          1972,  n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le
          amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o
          enti pubblici economici.
              Hanno    diritto    a    richiedere   una   limitazione
          dell'attivita'   didattica   i   professori  di  ruolo  che
          ricoprano  la  carica  di  rettore, pro-rettore, preside di
          facolta'  e  direttori  di  dipartimento,  di presidente di
          consiglio  di  corso di laurea, di componente del Consiglio
          universitario  nazionale.  La  limitazione  e' concessa con
          provvedimento  del Ministro della pubblica istruzione e non
          dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
              Il  professore  che  venga  a  trovarsi  in  una  delle
          situazioni  di  incompatibilita' di cui ai precedenti commi
          deve   darne   comunicazione,  all'atto  della  nomina,  al
          rettore,  che  adotta  il  provvedimento di collocamento in
          aspettativa  per  la  durata  della  carica,  del mandato o
          dell'ufficio.  Nel  periodo dell'aspettativa e' corrisposto
          il  trattamento  economico previsto dalle nonne vigenti per
          gli  impiegati  civili dello Stato che versano in una delle
          situazioni  indicate  nel  primo  comma.  E' fatto salvo il
          disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile
          1980,   n.   146.   In   mancanza   di   tali  disposizioni
          l'aspettativa e' senza assegni.
              Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo
          sia  senza  assegni,  e'  utile  ai fini della progressione
          nella   carriera,   del  trattamento  di  quiescenza  e  di
          previdenza   secondo   le   norme  vigenti,  nonche'  della
          maturazione  dello  straordinariato ai sensi del precedente
          art. 6.
              Qualora   l'incarico   per   il   quale   e'   prevista
          l'aspettativa   senza   assegni   non  comporti,  da  parte
          dell'ente,  istituto  o  societa', la corresponsione di una
          indennita'  di carica si applicano, a far tempo dal momento
          in   cui   e'  cominciata  a  decorrere  l'aspettativa,  le
          disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.
              Qualora   si   tratti   degli   incarichi  previsti  ai
          numeri 10),  11)  e 12) del presente articolo, gli oneri di
          cui  al  n.  3)  dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre
          1966,   n.  1078,  sono  a  carico  dell'ente,  istituto  o
          societa'.
              I  professori  collocati  in  aspettativa conservano il
          titolo   a   partecipare   agli   organi  universitari  cui
          appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo
          e  quarto  comma,  della  legge 18 marzo 1958, n. 311, essi
          mantengono  il  solo  elettorato  attivo  per la formazione
          delle  commissioni  di  concorso  e  per  l'elezione  delle
          cariche  accademiche  previste dal precedente secondo comma
          ed   hanno   la   possibilita'   di  svolgere,  nel  quadro
          dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso
          di  laurea,  di  dottorato  di  ricerca,  delle  scuole  di
          specializzazione  e  delle scuole a fini speciali, cicli di
          conferenze  e  di  lezioni  ed  attivita' seminariali anche
          nell'ambito  dei  corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa
          con  il  titolare  del  corso,  del  quale e' comunque loro
          preclusa  la  titolarita'.  E' garantita loro, altresi', la
          possibilita'   di   svolgere  attivita'  di  ricerca  anche
          applicativa,  con  modalita' da determinare d'intesa tra il
          professore  ed  il  consiglio  di  facolta'  e  sentito  il
          consiglio  di  istituto o di dipartimento, ove istituito, e
          di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto
          concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle
          commissioni  di  concorso sono fatte salve le situazioni di
          incompatibilita'  che  si  verifichino successivamente alla
          nomina dei componenti delle commissioni.
              Il  presente  articolo si  applica  anche ai professori
          collocati fuori ruolo per limiti di eta'.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  30  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
              «Art.   30   (Passaggio   diretto   di   personale  fra
          amministrazioni  diverse).  - 1. Le amministrazioni possono
          ricoprire  posti  vacanti  in  organico  mediante passaggio
          diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in
          servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda
          di  trasferimento.  Il  trasferimento  e'  disposto  previo
          consenso dell'amministrazione di appartenenza.
              2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
          procedure  e  i criteri generali per l'attuazione di quanto
          previsto dal comma 1.».