Art. 193
               Navi da diporto: norme tecniche radionavali
    1.  Le  unita'  da  diporto  devono  essere  munite  di  impianto
radioelettrico   corrispondente   alle   norme   tecniche,   la   cui
installazione e' obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.
    2. Si applica quanto disposto dalla legge 8 luglio 2003, n.172.
 
          Nota all'art. 193:
              - Per la legge 8 luglio 2003, n. 172, si vedano le note
          alle premesse.