Art. 193 Navi da diporto: norme tecniche radionavali 1. Le unita' da diporto devono essere munite di impianto radioelettrico corrispondente alle norme tecniche, la cui installazione e' obbligatoria in base alle disposizioni vigenti. 2. Si applica quanto disposto dalla legge 8 luglio 2003, n.172.
Nota all'art. 193: - Per la legge 8 luglio 2003, n. 172, si vedano le note alle premesse.