Art. 137. 
 
                         Danno patrimoniale 
 
  1. Nel  caso  di  danno  alla  persona,  quando  agli  effetti  del
risarcimento  si  debba   considerare   l'incidenza   dell'inabilita'
temporanea o dell'invalidita' permanente  su  un  reddito  di  lavoro
comunque qualificabile, tale reddito  si  determina,  per  il  lavoro
dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei  redditi
esenti e al lordo delle detrazioni e delle  ritenute  di  legge,  che
risulta il piu' elevato tra quelli degli ultimi tre anni  e,  per  il
lavoro autonomo, sulla base del reddito netto  che  risulta  il  piu'
elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato  ai  fini  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni  ovvero,  nei
casi previsti dalla legge,  dall'apposita  certificazione  rilasciata
dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge. 
  2. E' in ogni caso ammessa la prova  contraria,  ma,  quando  dalla
stessa risulti che il  reddito  sia  superiore  di  oltre  un  quinto
rispetto a quello risultante dagli atti  indicati  nel  comma  1,  il
giudice ne fa segnalazione al competente ufficio  dell'Agenzia  delle
entrate. 
  3. In tutti gli altri casi il reddito che  occorre  considerare  ai
fini  del  risarcimento  non  puo'  essere  inferiore  a  tre   volte
l'ammontare annuo della pensione sociale.