Art. 138. 
 
          Danno biologico per lesioni di non lieve entita' 
 
  1.  Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro
della salute, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive,
con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il
Ministro della giustizia, si provvede  alla  predisposizione  di  una
specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica: 
    a) delle menomazioni alla  integrita'  psicofisica  comprese  tra
dieci e cento punti; 
    b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo  punto  di
invalidita' comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti
all'eta' del soggetto leso. 
  2. La  tabella  unica  nazionale  e'  redatta  secondo  i  seguenti
principi e criteri: 
    a) agli effetti della tabella per danno biologico si  intende  la
lesione temporanea o  permanente  all'integrita'  psico-fisica  della
persona  suscettibile  di  accertamento  medico-legale  che   esplica
un'incidenza negativa sulle  attivita'  quotidiane  e  sugli  aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito; 
    b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema  a  punto
variabile in funzione dell'eta' e del grado di invalidita'; 
    c) il valore economico del  punto  e'  funzione  crescente  della
percentuale di invalidita'  e  l'incidenza  della  menomazione  sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita  del  danneggiato  cresce  in
modo  piu'  che  proporzionale   rispetto   all'aumento   percentuale
assegnato ai postumi; 
    d)  il  valore  economico  del  punto  e'  funzione   decrescente
dell'eta'  del  soggetto,  sulla  base  delle  tavole  di  mortalita'
elaborate dall'ISTAT, al tasso di  rivalutazione  pari  all'interesse
legale; 
    e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento  e'
determinato in misura corrispondente alla percentuale  di  inabilita'
riconosciuta per ciascun giorno. 
  3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante  su
specifici aspetti  dinamico-relazionali  personali,  l'ammontare  del
danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale puo'  essere
aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo  e  motivato
apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. 
  4.  Gli  importi  stabiliti  nella  tabella  unica  nazionale  sono
aggiornati annualmente, con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive, in  misura  corrispondente  alla  variazione  dell'indice
nazionale dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed
impiegati accertata dall'ISTAT.