Art. 139. 
 
            Danno biologico per lesioni di lieve entita' 
 
  1. Il  risarcimento  del  danno  biologico  per  lesioni  di  lieve
entita', derivanti da  sinistri  conseguenti  alla  circolazione  dei
veicoli a motore e dei natanti, e' effettuato secondo i criteri e  le
misure seguenti: 
    a) a titolo di danno biologico permanente,  e'  liquidato  per  i
postumi da lesioni pari o inferiori al  nove  per  cento  un  importo
crescente in misura piu' che proporzionale in relazione ad ogni punto
percentuale  di  invalidita';  tale  importo  e'  calcolato  in  base
all'applicazione a  ciascun  punto  percentuale  di  invalidita'  del
relativo coefficiente secondo la correlazione esposta  nel  comma  6.
L'importo cosi' determinato si riduce con il crescere  dell'eta'  del
soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno
di eta' a partire dall'undicesimo anno di eta'. Il valore  del  primo
punto e' pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto; 
    b) a titolo  di  danno  biologico  temporaneo,  e'  liquidato  un
importo di euro trentanove virgola trentasette  per  ogni  giorno  di
inabilita' assoluta; in caso di inabilita'  temporanea  inferiore  al
cento per cento, la liquidazione  avviene  in  misura  corrispondente
alla percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno. 
  2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la
lesione temporanea o  permanente  all'integrita'  psico-fisica  della
persona  suscettibile  di  accertamento  medico-legale  che   esplica
un'incidenza negativa sulle  attivita'  quotidiane  e  sugli  aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito. 
  3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del  comma  1
puo' essere aumentato dal giudice  in  misura  non  superiore  ad  un
quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive
del danneggiato. 
  4.  Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro
della salute,  di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il  Ministro
delle attivita' produttive, si provvede alla predisposizione  di  una
specifica  tabella  delle  menomazioni  alla  integrita'  psicofisica
comprese tra uno e nove punti di invalidita'. 
  5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con
decreto  del  Ministro  delle   attivita'   produttive,   in   misura
corrispondente alla variazione dell'indice nazionale  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT. 
  6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera  a),
per un punto percentuale di  invalidita'  pari  a  1  si  applica  un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto  percentuale  di
invalidita' pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
1,1, per un punto percentuale di invalidita' pari a 3 si  applica  un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto  percentuale  di
invalidita' pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
1,3, per un punto percentuale di invalidita' pari a 5 si  applica  un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto  percentuale  di
invalidita' pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
1,7, per un punto percentuale di invalidita' pari a 7 si  applica  un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto  percentuale  di
invalidita' pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
2,1, per un punto percentuale di invalidita' pari a 9 si  applica  un
coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.