Art. 140. 
 
          Pluralita' di danneggiati e supero del massimale 
 
  1. Qualora vi siano piu' persone danneggiate nello stesso  sinistro
e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate,
i diritti delle persone danneggiate  nei  confronti  dell'impresa  di
assicurazione sono proporzionalmente ridotti  fino  alla  concorrenza
delle somme assicurate. 
  2.  L'impresa  di  assicurazione   che,   decorsi   trenta   giorni
dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone  danneggiate,
pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha
pagato ad alcuna di esse una somma superiore  alla  quota  spettante,
risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell'eccedenza
della somma assicurata rispetto alla somma versata. 
  3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui
credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di  ripetere,  da  chi
abbia ricevuto il risarcimento dall'impresa di assicurazione,  quanto
sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1. 
  4. Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone
danneggiate   sussiste   litisconsorzio   necessario,    applicandosi
l'articolo  102  del  codice  di  procedura  civile.   L'impresa   di
assicurazione puo' effettuare il deposito di una  somma,  nei  limiti
del massimale, con effetto liberatorio  nei  confronti  di  tutte  le
persone  aventi  diritto  al  risarcimento,   se   il   deposito   e'
irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati. 
 
          Nota all'art. 140: 
              - L'art. 102 del  codice  di  procedura  civile  e'  il
          seguente: 
              «Art.  102  (Litisconsorzio  necessario).   -   Se   la
          decisione non puo' pronunciarsi che in  confronto  di  piu'
          parti, queste debbono agire oessere convenute nello  stesso
          processo. Se questo e' promosso da alcune o  contro  alcune
          soltanto di esse,  il  giudice  ordina  l'integrazione  del
          contraddittorio   in   un   termine   perentorio   da   lui
          stabilito.».