Art. 142. 
 
            Diritto di surroga dell'assicuratore sociale 
 
  1. Qualora il danneggiato sia assistito da  assicurazione  sociale,
l'ente gestore dell'assicurazione  sociale  ha  diritto  di  ottenere
direttamente dall'impresa di assicurazione il  rimborso  delle  spese
sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato  ai  sensi  delle
leggi  e  dei  regolamenti  che  disciplinano  detta   assicurazione,
sempreche' non sia gia' stato pagato il risarcimento al  danneggiato,
con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3. 
  2. Prima di provvedere alla liquidazione del  danno,  l'impresa  di
assicurazione e' tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione
attestante che lo stesso non ha  diritto  ad  alcuna  prestazione  da
parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali  obbligatorie.
Ove il danneggiato dichiari di  avere  diritto  a  tali  prestazioni,
l'impresa  di  assicurazione  e'  tenuta  a  darne  comunicazione  al
competente ente di assicurazione  sociale  e  potra'  procedere  alla
liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea
a coprire il credito  dell'ente  per  le  prestazioni  erogate  o  da
erogare. 
  3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione  di  cui  al
comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di
volersi  surrogare  nei  diritti  del   danneggiato,   l'impresa   di
assicurazione potra' disporre la liquidazione  definitiva  in  favore
del danneggiato.  L'ente  di  assicurazione  sociale  ha  diritto  di
ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti
se il comportamento del danneggiato abbia  pregiudicato  l'azione  di
surrogazione. 
  4. In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non  puo'
esercitare  l'azione  surrogatoria  con   pregiudizio   del   diritto
dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non  altrimenti
risarciti.