Art. 287.
                        Campo di applicazione

  1.  Il  presente  titolo  prescrive  le  misure per la tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al
rischio di atmosfere esplosive come definite all'articolo 288.
  2.  Il  presente  titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo
ove   e'   presente   un'area  con  atmosfere  esplosive,  oppure  e'
prevedibile,  sulla  base  di  indagini  geologiche, che tale area si
possa formare nell'ambiente.
  3. Il presente titolo non si applica:
    a) alle  aree  utilizzate  direttamente  per  le cure mediche dei
pazienti, nel corso di esse;
    b) all'uso  di  apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;
    c) alla  produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio
ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
    d) alle   industrie  estrattive  a  cui  si  applica  il  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
    e) all'impiego   di  mezzi  di  trasporto  terrestre,  marittimo,
fluviale  e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni
di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto
delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo
al  trasporto  internazionale  di merci pericolose per vie navigabili
interne (ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale
(ICAO),  l'Organizzazione  marittima internazionale (IMO), nonche' la
normativa  comunitaria  che incorpora i predetti accordi. Il presente
titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva.
 
          Note all'art. 287:
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          15 novembre  1996,  n.  661  (Regolamento  per l'attuazione
          della  direttiva  90/396/CEE  concernente  gli apparecchi a
          gas),  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
          1996, n. 302, supplemento ordinario.
              - Il testo del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
          624  (Attuazione  della  direttiva  92/91/CEE relativa alla
          sicurezza   e   salute   dei   lavoratori  nelle  industrie
          estrattive  per  trivellazione e della direttiva 92/104/CEE
          relativa  alla  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori nelle
          industrie  estrattive  a  cielo  aperto  o sotterranee), e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 14 dicembre 1996, n.
          293, supplemento ordinario.