Art. 404 
 
                         Criteri di vendita 
 
  1. Gli alloggi di servizio di cui all'articolo 403, comma 1, tranne
quelli dichiarati di particolare pregio ai sensi del successivo comma
7, sono alienati, con diritto di prelazione per  il  conduttore  come
individuato dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge  n.  351  del
2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001,  e,
in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il  personale
militare e civile del Ministero  della  difesa  non  proprietario  di
altra abitazione nella provincia. 
  2. Entro undici mesi dall'adozione del decreto di cui  all'articolo
403, comma 3, il Ministero della difesa, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento ai conduttori degli alloggi di servizio di  cui
all'articolo 403, comma 1: 
    a) comunica l'offerta  di  acquisto,  contenente  il  prezzo,  le
condizioni di vendita e le modalita' di esercizio  del  diritto  che,
per gli  alloggi  dichiarati  di  particolare  pregio  ai  sensi  del
successivo comma 7, e' riferita al solo usufrutto; 
    b) trasmette il modello di risposta con  il  quale  i  conduttori
esercitano i loro  diritti  per  l'acquisto  dell'intera  proprieta',
dell'usufrutto o della volonta' di  continuare  nella  conduzione  in
locazione dell'alloggio. 
  3. Fatto salvo quanto  previsto  all'articolo  405,  comma  13,  la
comunicazione di cui al comma 2 costituisce  preavviso  di  decadenza
dal titolo concessorio. 
  4. Hanno diritto: 
    a)  di   opzione   all'acquisto   dell'usufrutto   i   conduttori
ultrassessantacinquenni e  quelli  nel  cui  nucleo  familiare  siano
compresi soggetti conviventi, legati da rapporto  di  coniugio  o  di
parentela in linea retta, portatori di handicap, accertato  ai  sensi
della   legge   5   febbraio   1992,   n.    104.    Ai    conduttori
ultrasessantacinquenni con reddito familiare  lordo,  nella  presente
sezione denominato "reddito", non superiore a  quello  stabilito  dal
decreto di gestione annuale di cui all'articolo  306,  comma  2,  del
codice,  nella  presente  sezione  denominato  "decreto  di  gestione
annuale", e' data facolta' di rateizzare il relativo corrispettivo in
rate mensili di importo non superiore al 20  per  cento  del  reddito
mensile, compreso il costo della  necessaria  garanzia  fideiussoria,
bancaria  o  assicurativa.  In  caso   di   esercizio   dell'acquisto
dell'usufrutto con diritto di accrescimento in favore del  coniuge  o
di altro membro del nucleo familiare di  cui  al  presente  comma  il
prezzo sara' determinato e corrisposto ai sensi di legge; 
    b)   alla   continuazione    della    conduzione    dell'alloggio
esclusivamente i  conduttori  con  reddito  non  superiore  a  quello
stabilito dal decreto di  gestione  annuale,  ovvero  il  cui  nucleo
familiare convivente, considerato fino al primo grado di parentela  o
affinita' rispetto  al  concessionario,  comprenda  un  portatore  di
handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n.  104
del 1992. 
  5.  Entro  sessanta  giorni   dalla   data   di   ricezione   della
comunicazione dell'offerta di cui al comma 2, i conduttori, a pena di
decadenza dal diritto ad acquistare l'alloggio, trasmettono, a  mezzo
di lettera raccomandata con avviso  di  ricevimento,  alla  Direzione
generale l'atto di esercizio del diritto con  le  modalita'  indicate
nel comma 2, allegando: 
    a) a titolo di caparra confirmatoria, un  assegno  circolare  non
trasferibile, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa  rilasciata
dai soggetti abilitati a norma della legge 10 giugno  1982,  n.  348,
intestati al Ministero della difesa, di importo pari al 10 per  cento
del  prezzo  di  vendita,  nel  caso  di  acquisto  della  proprieta'
dell'alloggio, e del 5 per cento nel caso di acquisto dell'usufrutto; 
    b)  l'autocertificazione  del  reddito   del   nucleo   familiare
indispensabile per la determinazione del prezzo finale di vendita; 
    c) l'impegno  a  sostenere  le  eventuali  spese  necessarie  per
l'accatastamento dell'alloggio; 
    d) la richiesta  di  volersi  avvalere  della  rateizzazione  del
corrispettivo, nel caso di acquisto dell'usufrutto. 
  6. Il prezzo di vendita per l'esercizio del diritto di cui al comma
1 subira' le seguenti riduzioni: 
    a) nella misura del 25 per  cento  per  gli  utenti  con  reddito
minore o uguale a quello  determinato  con  il  decreto  di  gestione
annuale; 
    b) nella misura del 22,5 per cento per  gli  utenti  con  reddito
maggiore di quello determinato con il decreto  di  gestione  annuale,
fino a un reddito pari a euro 45.000,00; 
    c) nella misura del 20 per  cento  per  gli  utenti  con  reddito
maggiore a euro 45.000,00 e fino a un reddito pari a euro 50.000,00; 
    d) nella misura del 17,5 per cento per  gli  utenti  con  reddito
maggiore a euro 50.000,00 e fino a un reddito pari a euro 55.000,00; 
    e) nella misura del 15 per  cento  per  gli  utenti  con  reddito
maggiore a euro 55.000,00 e fino a un reddito pari a euro 60.000,00; 
    f) nella misura del 12,5 per cento per  gli  utenti  con  reddito
maggiore a euro 60.000,00 e fino a un reddito pari a euro 65.000,00; 
    g) nella misura del 10 per  cento  per  gli  utenti  con  reddito
superiore a euro 65.000,00. 
  7. I conduttori, come individuati  ai  sensi  del  comma  1,  delle
unita' immobiliari qualificate di particolare pregio dalla  Direzione
generale, possono esercitare il diritto di prelazione all'acquisto al
prezzo derivante  dall'esperimento  delle  procedure  d'asta  di  cui
all'articolo 405, diminuito delle riduzioni di cui al comma 6, con le
stesse modalita' di cui al comma 5. 
  8. Ai fini del comma 7, sono considerati  immobili  di  particolare
pregio quelli per  i  quali  ricorra  anche  uno  solo  dei  seguenti
criteri: 
    a) esistenza per  l'intero  immobile  di  vincoli  ai  sensi  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
    b) immobili costituiti per oltre due terzi da abitazioni di lusso
ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408; 
    c) singole unita'  immobiliari  a  uso  abitativo  di  superficie
superiore ai 240 metri quadrati; 
    d) ubicazione in zone nelle quali il  valore  unitario  medio  di
mercato degli immobili e' superiore del  70  per  cento  rispetto  al
valore di mercato medio  rilevato  nell'intero  territorio  comunale,
secondo i valori  pubblicati  dall'Osservatorio  mercato  immobiliare
(OMI) dell'Agenzia del territorio. 
  9. Ai fini del computo effettivo dello sconto, si definisce reddito
di riferimento quello ottenuto dalla somma dei redditi annui lordi di
tutti i  componenti  il  nucleo  familiare  convivente  come  desunti
dall'ultima dichiarazione dei  redditi  presentata  alla  data  della
notifica dell'offerta all'acquisto di cui al comma 2, lettera  a),  e
all'articolo 405, comma 8. 
  10. Il totale del reddito di riferimento e' ridotto: 
    a) di euro 2.500,00 per ogni familiare convivente a carico; 
    b) di euro 10.000,00 per ogni familiare convivente  portatore  di
handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n.  104
del 1992. 
  11. Il reddito di riferimento per  il  personale  conduttore  senza
titolo alla concessione e' aumentato, fatti salvi i casi previsti dal
decreto di gestione annuale, con le seguenti modalita': 
    a) al conduttore senza titolo alla concessione, con un reddito di
riferimento fino a euro 50.000,00, e' applicato un  aumento  di  euro
200,00 per ogni mensilita' intera di conduzione dell'alloggio per  il
quale e' esercitata l'opzione all'acquisto, con decorrenza dalla data
della perdita del titolo alla data di pubblicazione  del  decreto  di
trasferimento degli alloggi di cui all'articolo 403, comma 3; 
    b) al conduttore senza titolo alla concessione,  con  un  reddito
superiore a euro 50.000,00, e' applicato un aumento  di  euro  300,00
con le stesse modalita' di cui alla lettera a). 
  12. Per vendita in blocco si  intende  quella  avente  per  oggetto
l'intero stabile o comprensorio abitativo e cioe' la totalita'  delle
unita' immobiliari esistenti. 
  13. Il Ministero della difesa, entro i  novanta  giorni  successivi
alla scadenza del termine fissato  al  comma  5,  comunica,  mediante
raccomandata con avviso di ricevimento: 
    a) la perdita del diritto all'acquisto e l'obbligo,  fatto  salvo
l'esercizio   dell'eventuale   diritto   di   prelazione   ai   sensi
dell'articolo 405, comma 13,  di  rilascio  dell'immobile,  entro  il
termine perentorio di novanta giorni ai conduttori che: 
      1) non abbiano rispettato le modalita' di esercizio del diritto
all'acquisto previste al comma 5; 
      2) abbiano reso nota la volonta' di non esercitare  il  diritto
all'acquisto; 
    b) il diritto al mantenimento dell'alloggio ai conduttori che  si
trovino nelle condizioni di cui al comma 4, lettera b). 
  14.  L'acquirente  dell'immobile,   contestualmente   all'atto   di
acquisto, e' tenuto a stipulare apposito contratto di locazione con i
conduttori che abbiano manifestato la volonta'  di  continuare  nella
conduzione dell'alloggio. Il contratto ha la durata di: 
    a) nove anni, se il reddito del nucleo familiare non e' superiore
a euro 19.000,00, ovvero a euro 22.000,00 nel caso  di  famiglie  con
componenti ultrasessantacinquenni o disabili; 
    b) cinque anni, se il reddito del nucleo familiare e' superiore a
quello indicato alla lettera a) ma non superiore a quello determinato
dal decreto di gestione annuale. 
  15. Il conduttore e' tenuto a corrispondere il canone in vigore  al
momento della vendita,  aggiornato  sulla  base  degli  indici  ISTAT
annuali previsti per i canoni di locazione. 
  16. Entro centoventi giorni dalla ricezione dell'atto di  esercizio
del diritto all'acquisto  di  cui  al  comma  5,  nell'interesse  del
Ministero della difesa, pena decadenza dal diritto all'acquisto, sono
stipulati i contratti di compravendita. 
  17.  L'Amministrazione  della  difesa  provvede  mediante   lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, a convocare l'avente  diritto
per  la  stipula   del   contratto.   Il   conduttore   presenta   la
documentazione  richiesta  ai  fini  della  verifica  dei   requisiti
posseduti e della determinazione del prezzo finale di vendita. 
  18.  I  contratti  sono  stipulati  in  forma  pubblica,   ricevuti
dall'ufficiale rogante dell'Amministrazione della difesa,  ovvero  da
professionista esterno  abilitato  e  individuato  dall'organismo  di
categoria nell'ambito di apposita convenzione con il Ministero  della
difesa, e approvati con decreto dirigenziale. Le spese di  stipula  e
di  registrazione  dei  contratti,  nonche'  quelle   relative   alle
procedure d'asta e di eventuale accatastamento degli immobili sono  a
carico degli acquirenti. Per le eventuali procedure di accatastamento
degli alloggi da  alienare,  il  Ministero  della  difesa  conferisce
l'incarico a professionista  abilitato,  individuato  sulla  base  di
apposite convenzioni stipulate con organismi  tecnici  di  categoria,
secondo le vigenti disposizioni di legge. Nel contratto di  usufrutto
sono   altresi'   fissate   le   modalita'   di   rateizzazione   del
corrispettivo, qualora richiesta. 
  19. La mancata stipulazione del contratto, dovuta a inadempimento o
violazione di  oneri  comportamentali  previsti  dal  presente  Capo,
determina: 
    a) la perdita della caparra confirmatoria; 
    b)  la  perdita  del  diritto   all'acquisto   della   proprieta'
dell'alloggio condotto, che deve essere liberato entro i  termini  di
cui al comma 13, lettera a), fatto salvo  l'esercizio  dell'eventuale
diritto di prelazione nei casi previsti all'articolo 405, comma 13; 
    c)   la   perdita   del   diritto   all'acquisto   dell'usufrutto
dell'alloggio  condotto.  Tale  alloggio  puo'  essere  mantenuto  in
conduzione previa corresponsione del  canone  in  vigore,  aggiornato
annualmente in base agli indici ISTAT. Il diritto a  permanere  nella
conduzione   dell'alloggio   e'   esercitabile   esclusivamente   dai
conduttori di cui al comma 4, lettera b). 
  20. Il comando competente, di cui all'articolo 312, comma 2, emette
ordinanza di recupero forzoso in  data  immediatamente  successiva  a
quella in cui sorge l'obbligo di rilascio  dell'alloggio.  Lo  stesso
comando dispone l'esecuzione  dello  sfratto  anche  in  pendenza  di
ricorso, nell'ipotesi in cui non sia stata  concessa  la  sospensione
dell'esecuzione del provvedimento amministrativo di sfratto, adottato
con le modalita' di cui all'articolo 333. 
  21. Sugli alloggi trasferiti con l'applicazione degli sconti di cui
al comma  6  gli  acquirenti  non  possono  porre  in  atto  atti  di
disposizione prima della scadenza  del  quinto  anno  dalla  data  di
acquisto. Tale vincolo deve essere riportato in apposita clausola del
contratto di acquisto. In caso  di  violazione,  il  Ministero  della
difesa applichera' al  soggetto,  con  possibilita'  di  rivalsa  sul
soggetto acquirente, una penale pari alla differenza  tra  il  prezzo
pagato  e  la  valutazione  dell'alloggio  come   determinata   dalla
Direzione generale d'intesa con l'Agenzia del demanio. Il  vincolo  e
la determinazione della penale saranno riportati in apposita clausola
nel contratto di compravendita. I  proventi  derivanti  sono  versati
all'entrata del bilancio dello  Stato  ai  sensi  dell'articolo  306,
comma 3, del codice. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010,  n.
228 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 404: 
          - Il testo del comma 6 dell'art.  3  del  decreto-legge  25
          settembre 2001 n. 351 convertito, con  modificazioni  dalla
          legge 23 novembre 2001, n. 410 e' il seguente: 
          «Art. 6. - 1.-5. (omissis). 
          6. I diritti dei conduttori e degli affittuari dei  terreni
          sono riconosciuti se essi sono in regola con  il  pagamento
          dei canoni e degli oneri accessori e  sempre  che  non  sia
          stata  accertata  l'irregolarita'  dell'affitto   o   della
          locazione.  Sono  inoltre  riconosciuti   i   diritti   dei
          conduttori delle unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale
          purche' essi o  gli  altri  membri  conviventi  del  nucleo
          familiare  non  siano  proprietari  di   altra   abitazione
          adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel  comune  di
          residenza. I diritti di opzione e  di  prelazione  spettano
          anche ai  familiari  conviventi,  nonche'  agli  eredi  del
          conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli  stabili
          oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio
          di portineria.». 
          - Il testo del comma 3 dell'art. 3 della legge  5  febbraio
          1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,  l'integrazione
          sociale e i diritti delle persone handicappate), pubblicata
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  del  17
          febbraio 1992, n. 39, e' il seguente: 
          «Art. 3. - 1.-2. (omissis). 
          3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
          l'autonomia  personale,  correlata  all'eta',  in  modo  da
          rendere necessario un intervento assistenziale  permanente,
          continuativo e globale nella sfera individuale o in  quella
          di  relazione,  la  situazione   assume   connotazione   di
          gravita'.». 
          - Il testo del comma 7 dell'art. 9 della legge 24  dicembre
          1993 n. 537 (Interventi correttivi  di  finanza  pubblica),
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 28 dicembre 1993, n. 303, e' il seguente: 
          «Art. 9. - 1.-6. (omissis). 
          7. Entro il 31 marzo di ciascun  anno,  il  Ministro  della
          difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti  della
          Camera  dei  deputati  e  del  Senato   della   Repubblica,
          definisce con proprio decreto il piano annuale di  gestione
          del patrimonio abitativo della  Difesa,  con  l'indicazione
          dell'entita', dell'utilizzo  e  della  futura  destinazione
          degli alloggi di servizio, nonche' degli alloggi  non  piu'
          ritenuti    utili     nel     quadro     delle     esigenze
          dell'Amministrazione e quindi  transitabili  in  regime  di
          locazione ovvero alienabili, anche  mediante  riscatto.  Il
          piano indica altresi' i parametri di reddito sulla base dei
          quali  gli  attuali  utenti  degli  alloggi  di   servizio,
          ancorche' si tratti di personale in quiescenza o di  vedove
          non legalmente separate ne' divorziate, possono  mantenerne
          la conduzione,  purche'  non  siano  proprietari  di  altro
          alloggio di certificata abitabilita'. I proventi  derivanti
          dalla gestione o vendita del patrimonio  alloggiativo  sono
          utilizzati  per  la  realizzazione  di  nuovi  alloggi   di
          servizio e per la manutenzione di quelli esistenti.». 
          - La legge 10 giugno 1982 n. 348 (Costituzione di  cauzioni
          con polizze fidejussorie a garanzia di  obbligazioni  verso
          lo Stato  ed  altri  enti  pubblici)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1982, n. 161. 
          - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice  dei
          beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo  10
          della  L.  6  luglio  2002,  n.  137)  e'  pubblicato   nel
          supplemento  ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  del  24
          febbraio 2004, n. 45. 
          -  La  legge  2  luglio  1949  n.  408  (Disposizioni   per
          l'incremento  delle  costruzioni  edilizie)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1949, n. 162.