Art. 405 
 
                    Vendita con il sistema d'asta 
 
1. La Direzione generale pubblica, sul  proprio  sito  internet,  con
bando d'asta a rialzo, riservata al personale militare e civile della
Difesa di cui all'articolo  398,  comma  2,  l'elenco  degli  alloggi
liberi, quello per i quali  i  conduttori  non  hanno  esercitato  il
diritto di cui all'articolo 404, comma 1, e quello degli  alloggi  di
cui all'articolo 404, comma 7.  Le  modalita'  di  svolgimento  e  di
partecipazione all'asta sono  regolamentate,  oltre  che  dall'avviso
d'asta, dal disciplinare d'asta e dai suoi allegati. 
2. L'elenco di cui al comma 1,  e'  trasmesso  in  copia  agli  Stati
maggiori delle Forze armate,  compresa  l'Arma  dei  carabinieri,  al
Segretariato generale della difesa/DNA, al COCER  interforze  e  alle
organizzazioni sindacali dei dipendenti civili  del  Ministero  della
difesa. 
3. Ogni alloggio inserito nell'elenco costituisce lotto a se' stante,
e' ordinato per ente gestore  e  nell'elenco  e'  indicato  l'oggetto
della  vendita  costituente  la  proprieta'  o  la  nuda   proprieta'
dell'alloggio, comprensiva di eventuali pertinenze e  accessori,  con
indicazione dei prezzi base determinati d'intesa  con  l'Agenzia  del
demanio, nonche' del nominativo del professionista esterno  abilitato
eventualmente incaricato. 
4. Nell'ipotesi in cui l'alloggio posto in vendita sia condotto da un
utente rientrante nelle previsioni di cui all'articolo 404, comma 14,
nel  bando  d'asta  e'  specificato  anche  il  canone   mensile   da
corrispondere e la data di scadenza del contratto  di  locazione  che
decorre dalla data di adozione del decreto di  trasferimento  di  cui
all'articolo 403, comma 3. 
5. Gli Stati maggiori assicurano la  visibilita'  degli  elenchi  sui
propri siti internet. 
6. I comandi gestori, individuati nel bando d'asta, per un periodo di
sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso bando,  disciplinano
l'eventuale visita agli alloggi di competenza da parte dei dipendenti
del Ministero della difesa che ne facciano richiesta. 
7. Il personale in  servizio  del  Ministero  della  difesa,  di  cui
all'articolo  398,  comma  2,  interessato  all'acquisto,  deve   far
pervenire alla Direzione generale ovvero  al  professionista  esterno
abilitato eventualmente incaricato, nei giorni  indicati  nell'avviso
d'asta, un'offerta segreta di acquisto corredata della documentazione
richiesta dall'amministrazione e da un deposito cauzionale pari al  5
per cento del prezzo base di vendita, rilasciato nelle forme previste
dal disciplinare d'asta. 
8. La Direzione generale, ovvero il professionista esterno  abilitato
eventualmente incaricato: 
a) aggiudica alla valida offerta di importo piu' elevato e,  in  caso
di parita' di valida offerta di importo piu'  elevato,  aggiudica  al
dipendente del Ministero con il piu' basso  reddito  di  riferimento,
come definito all'articolo 404, comma  9.  Per  gli  alloggi  di  cui
all'articolo 404, comma 7, nel caso sussistano diritti di prelazione,
l'aggiudicazione   e'   effettuata   al   termine   della    verifica
dell'esercizio del diritto di prelazione  da  parte  del  conduttore.
L'offerta in prelazione  e'  comunicata  al  conduttore  entro  dieci
giorni lavorativi dalla data di esperimento dell'asta e  contiene  il
prezzo  offerto  dal  possibile  aggiudicatario   dell'alloggio,   le
condizioni di vendita  e  le  modalita'  di  esercizio  dello  stesso
diritto; 
b)  comunica  all'interessato,  con  raccomandata   con   avviso   di
ricevimento l'aggiudicazione e il prezzo definitivo di vendita. 
9. Il prezzo definitivo di vendita e' ottenuto applicando  al  prezzo
di aggiudicazione dell'asta le riduzioni previste dall'articolo  404,
comma 6, lettere da a) a g).  Se  tale  prezzo  risulta  inferiore  a
quello comunicato al conduttore, ai sensi dell'articolo 404, comma 2,
lettera a) e del comma 8, lettera a), al  netto  della  riduzione  di
prezzo a questi spettante, il prezzo definitivo di vendita  e'  fatto
pari al prezzo offerto al conduttore. 
10. Entro trenta giorni dalla data di ricezione  della  comunicazione
di aggiudicazione di cui al comma 8, l'aggiudicatario dell'asta invia
alla Direzione generale ovvero al  professionista  esterno  abilitato
eventualmente incaricato, con  lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, l'accettazione del prezzo di acquisto, allegando assegno
circolare  non   trasferibile,   ovvero   fideiussione   bancaria   o
assicurativa rilasciata dai soggetti abilitati a norma della legge n.
348 del 1982 e successive modificazioni, intestati al Ministero della
difesa, a titolo di caparra confirmatoria pari al  5  per  cento  del
prezzo richiesto per l'alienazione. 
11. La mancata accettazione di acquisto da parte dell'avente  diritto
unitamente al mancato versamento  della  caparra  confirmatoria,  nel
termine perentorio di trenta giorni dalla  data  di  ricezione  della
comunicazione di cui al comma 8,  costituisce  rinuncia  all'acquisto
dell'alloggio e perdita del deposito cauzionale, fatto salvo il  caso
di comprovata  causa  di  forza  maggiore.  In  quest'ultima  ipotesi
l'amministrazione fissa un nuovo termine. 
12. La Direzione generale ovvero il professionista esterno  abilitato
eventualmente incaricato, nel caso di cui al comma 11, aggiudica alla
valida offerta piu' alta successiva, presentata nell'asta e  assicura
l'alienazione con le modalita' di cui ai commi da 8 a 10, procedendo,
se necessario, fino a esaurimento di tutte le offerte pervenute. 
13.  Per  gli  alloggi  rimasti  invenduti,   si   provvede,   previa
pubblicazione dell'avviso d'asta, all'alienazione con  asta  pubblica
estesa a terzi della proprieta' o della nuda proprieta' di tutti  gli
alloggi per i quali siano andate deserte le  aste  o  le  stesse  non
siano state aggiudicate al termine delle procedure di  cui  al  comma
12. Se, a seguito di asta deserta, e' fissato un  nuovo  prezzo  base
piu' basso di quello comunicato al  conduttore  nell'offerta  di  cui
all'articolo 404, comma 2, lettera a), o di cui al comma  8,  lettera
a), e' riconosciuto in favore del medesimo conduttore il  diritto  di
prelazione, da esercitarsi secondo le modalita' indicate all'articolo
404, comma 5. 
 
          Note all'art. 405: 
          - La legge 10 giugno 1982 n. 348 (Costituzione di  cauzioni
          con polizze fidejussorie a garanzia di  obbligazioni  verso
          lo Stato  ed  altri  enti  pubblici)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1982, n. 161.