Art. 405 Vendita con il sistema d'asta 1. La Direzione generale pubblica, sul proprio sito internet, con bando d'asta a rialzo, riservata al personale militare e civile della Difesa di cui all'articolo 398, comma 2, l'elenco degli alloggi liberi, quello per i quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di cui all'articolo 404, comma 1, e quello degli alloggi di cui all'articolo 404, comma 7. Le modalita' di svolgimento e di partecipazione all'asta sono regolamentate, oltre che dall'avviso d'asta, dal disciplinare d'asta e dai suoi allegati. 2. L'elenco di cui al comma 1, e' trasmesso in copia agli Stati maggiori delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, al Segretariato generale della difesa/DNA, al COCER interforze e alle organizzazioni sindacali dei dipendenti civili del Ministero della difesa. 3. Ogni alloggio inserito nell'elenco costituisce lotto a se' stante, e' ordinato per ente gestore e nell'elenco e' indicato l'oggetto della vendita costituente la proprieta' o la nuda proprieta' dell'alloggio, comprensiva di eventuali pertinenze e accessori, con indicazione dei prezzi base determinati d'intesa con l'Agenzia del demanio, nonche' del nominativo del professionista esterno abilitato eventualmente incaricato. 4. Nell'ipotesi in cui l'alloggio posto in vendita sia condotto da un utente rientrante nelle previsioni di cui all'articolo 404, comma 14, nel bando d'asta e' specificato anche il canone mensile da corrispondere e la data di scadenza del contratto di locazione che decorre dalla data di adozione del decreto di trasferimento di cui all'articolo 403, comma 3. 5. Gli Stati maggiori assicurano la visibilita' degli elenchi sui propri siti internet. 6. I comandi gestori, individuati nel bando d'asta, per un periodo di sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso bando, disciplinano l'eventuale visita agli alloggi di competenza da parte dei dipendenti del Ministero della difesa che ne facciano richiesta. 7. Il personale in servizio del Ministero della difesa, di cui all'articolo 398, comma 2, interessato all'acquisto, deve far pervenire alla Direzione generale ovvero al professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, nei giorni indicati nell'avviso d'asta, un'offerta segreta di acquisto corredata della documentazione richiesta dall'amministrazione e da un deposito cauzionale pari al 5 per cento del prezzo base di vendita, rilasciato nelle forme previste dal disciplinare d'asta. 8. La Direzione generale, ovvero il professionista esterno abilitato eventualmente incaricato: a) aggiudica alla valida offerta di importo piu' elevato e, in caso di parita' di valida offerta di importo piu' elevato, aggiudica al dipendente del Ministero con il piu' basso reddito di riferimento, come definito all'articolo 404, comma 9. Per gli alloggi di cui all'articolo 404, comma 7, nel caso sussistano diritti di prelazione, l'aggiudicazione e' effettuata al termine della verifica dell'esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore. L'offerta in prelazione e' comunicata al conduttore entro dieci giorni lavorativi dalla data di esperimento dell'asta e contiene il prezzo offerto dal possibile aggiudicatario dell'alloggio, le condizioni di vendita e le modalita' di esercizio dello stesso diritto; b) comunica all'interessato, con raccomandata con avviso di ricevimento l'aggiudicazione e il prezzo definitivo di vendita. 9. Il prezzo definitivo di vendita e' ottenuto applicando al prezzo di aggiudicazione dell'asta le riduzioni previste dall'articolo 404, comma 6, lettere da a) a g). Se tale prezzo risulta inferiore a quello comunicato al conduttore, ai sensi dell'articolo 404, comma 2, lettera a) e del comma 8, lettera a), al netto della riduzione di prezzo a questi spettante, il prezzo definitivo di vendita e' fatto pari al prezzo offerto al conduttore. 10. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione di cui al comma 8, l'aggiudicatario dell'asta invia alla Direzione generale ovvero al professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'accettazione del prezzo di acquisto, allegando assegno circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti abilitati a norma della legge n. 348 del 1982 e successive modificazioni, intestati al Ministero della difesa, a titolo di caparra confirmatoria pari al 5 per cento del prezzo richiesto per l'alienazione. 11. La mancata accettazione di acquisto da parte dell'avente diritto unitamente al mancato versamento della caparra confirmatoria, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 8, costituisce rinuncia all'acquisto dell'alloggio e perdita del deposito cauzionale, fatto salvo il caso di comprovata causa di forza maggiore. In quest'ultima ipotesi l'amministrazione fissa un nuovo termine. 12. La Direzione generale ovvero il professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, nel caso di cui al comma 11, aggiudica alla valida offerta piu' alta successiva, presentata nell'asta e assicura l'alienazione con le modalita' di cui ai commi da 8 a 10, procedendo, se necessario, fino a esaurimento di tutte le offerte pervenute. 13. Per gli alloggi rimasti invenduti, si provvede, previa pubblicazione dell'avviso d'asta, all'alienazione con asta pubblica estesa a terzi della proprieta' o della nuda proprieta' di tutti gli alloggi per i quali siano andate deserte le aste o le stesse non siano state aggiudicate al termine delle procedure di cui al comma 12. Se, a seguito di asta deserta, e' fissato un nuovo prezzo base piu' basso di quello comunicato al conduttore nell'offerta di cui all'articolo 404, comma 2, lettera a), o di cui al comma 8, lettera a), e' riconosciuto in favore del medesimo conduttore il diritto di prelazione, da esercitarsi secondo le modalita' indicate all'articolo 404, comma 5.
Note all'art. 405: - La legge 10 giugno 1982 n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1982, n. 161.