Art. 340 Requisiti di qualificazione 1 I requisiti di qualificazione di cui agli articoli 232, commi 1, 3 e 4 e 233, comma 1, del codice sono stabiliti dagli enti aggiudicatori in relazione alla normativa tecnica, alle regole dell'arte, alle omologazioni e alle esigenze di sicurezza e continuita' del servizio reso dagli enti aggiudicatori, che caratterizzano le attivita' rientranti nei settori di cui agli articoli da 208 a 213 del codice. 2. Gli enti aggiudicatori possono stabilire una maggiore o minore estensione temporale del periodo, rilevante ai fini della dimostrazione dei requisiti di idoneita' richiesti, fissato dagli articoli 41 e 42 del codice. 3. A titolo esemplificativo, i requisiti di qualificazione di cui al presente articolo possono riguardare: a) la soglia minima di fatturato specifico riferita al settore nel quale opera l'ente aggiudicatore; b) la esecuzione di contratti analoghi a quelli oggetto di affidamento nello specifico settore in cui opera l'ente aggiudicatore e per un importo complessivo minimo definito da quest'ultimo; c) la disponibilita' di stabilimenti, impianti, attrezzature e mezzi tecnici efficienti ed adeguati, in relazione alle specificita' delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento e alle garanzie di sicurezza e continuita' del servizio pubblico che deve rendere l'ente aggiudicatore; d) idonea struttura organizzativa con disponibilita' in organico di ruoli professionali e risorse adeguate, in relazione alle specificita' delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento e alle garanzie di sicurezza e continuita' del servizio pubblico che deve rendere l'ente aggiudicatore; e) requisiti relativi alla organizzazione aziendale per la qualita'. 4. In ogni caso, i requisiti e la durata del periodo rilevante per la loro dimostrazione, sono fissati nel rispetto dei principi di proporzionalita' e adeguatezza, comunque in modo da escludere ingiustificate o abusive limitazioni della concorrenza.
Note all'art. 340 - Il testo degli artt. 232, commi 1, 3 e 4, e 233, comma 1, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “ART. 232 (Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive) - 1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi; se finalizzato all'aggiudicazione dei lavori, tale sistema deve conformarsi ai criteri di qualificazione fissati dal regolamento di cui all'articolo 5. 2. (omissis) 3. Gli enti aggiudicatori predispongono criteri e norme oggettivi di qualificazione e provvedono, ove opportuno, al loro aggiornamento. 4. Se i criteri e le norme del comma 3 comprendono specifiche tecniche, si applica l'articolo 68.”. “ART. 233 (Criteri di selezione qualitativa e procedimento di selezione) - 1. I criteri di selezione qualitativa sono stabiliti nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli da 39 a 50. Si applica in ogni caso l'articolo 38.”. - Il testo degli artt. da 208 a 213 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente:- “ART. 208 (Gas, energia termica ed elettricita') - 1. Per quanto riguarda il gas e l'energia termica, le norme della presente parte si applicano alle seguenti attivita': a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica; oppure b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica. 2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e' un'amministrazione aggiudicatrice non e' considerata un'attivita' di cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni: a) la produzione di gas o di energia termica da parte dell'ente interessato e' l'inevitabile risultato dell'esercizio di una attivita' non prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 209 a 213; b) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso. 3. Per quanto riguarda l'elettricita', la presente parte si applica alle seguenti attivita': a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricita'; b) l'alimentazione di tali reti con l'elettricita'. 4. L'alimentazione con elettricita' di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e' un'amministrazione aggiudicatrice non e' considerata un'attivita' di cui al comma 3 se ricorrono le seguenti condizioni: a) la produzione di elettricita' da parte dell'ente interessato avviene perche' il suo consumo e' necessario all'esercizio di un'attivita' non prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 209 a 213; b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione totale di energia dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.” “ART. 209 (Acqua) - 1. Per quanto riguarda l'acqua, le norme della presente parte si applicano alle seguenti attivita': a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile, b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile. 2. le norme della presente parte si applicano anche agli appalti o ai concorsi attribuiti od organizzati dagli enti che esercitano un'attivita' di cui al comma 1, e che, alternativamente: a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti piu' del 20% del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio, b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue. 3. L'alimentazione con acqua potabile di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e' un'amministrazione aggiudicatrice non e' considerata un'attivita' di cui al comma 1 se ricorrono le seguenti condizioni: a) la produzione di acqua potabile da parte dell'ente interessato avviene perche' il suo consumo e' necessario all'esercizio di una attivita' non prevista dagli articoli da 208 a 213; b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione totale d'acqua potabile dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.” “ART. 210 (Servizi di trasporto) - 1. Ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 23, le norme della presente parte si applicano alle attivita' relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo. 2. Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorita' pubbliche, come ad esempio quelle relative alle tratte da servire, alla capacita' di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.” “ART. 211 (Servizi postali)- 1. le norme della presente parte e le disposizioni in essa richiamate si applicano alle attivita' relative alla fornitura di servizi postali o, alle condizioni di cui al comma 3, di altri servizi diversi da quelli postali. 2. Ai fini del presente codice e fatta salva la direttiva 97/67/CE e il D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 si intende per: a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso; gli invii concernono corrispondenza, libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso; b) «servizi postali»: servizi consistenti nella raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Tali servizi comprendono: - «servizi postali riservati»: servizi postali riservati o che possono esserlo ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE e dell'art. 4 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261; - «altri servizi postali»: servizi postali che possono non essere riservati ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE; c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti: - servizi di gestione di servizi postali, quali i servizi precedenti l'invio e servizi successivi all'invio e i «mailroom management services»; - servizi speciali connessi e effettuati interamente per via elettronica, quali trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e trasmissione della posta elettronica registrata; - servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo; - servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6 di cui all'allegato II A del presente codice e all'articolo 19 lettera d) del presente codice, compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali; - servizi di filatelia e servizi logistici, quali servizi che associano la consegna fisica o il deposito di merci e altre funzioni non connesse ai servizi postali; 3. Il presente codice si applica ai servizi di cui al comma 2, lettera c) a condizione che siano forniti da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del comma 2, lettera b), e i presupposti di cui all'articolo 219 non siano soddisfatti per quanto riguarda i servizi di cui al citato comma 2, lettera b).” “ART. 212 (Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi) - 1. le norme della presente parte si applicano alle attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini della prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o di altri combustibili solidi.” “ART. 213 (Porti e aeroporti) - 1. le norme della presente parte si applicano alle attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.” - Il testo degli artt. 41 e 42 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “ART. 41 (Capacita' economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi) - 1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacita' finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti: a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; c) dichiarazione, sottoscritta in conformita' alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. 4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), e' presentata gia' in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario e' tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c).” “ART. 42 (Capacita' tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi) - 1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacita' tecniche dei concorrenti puo' essere fornita in uno o piu' dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantita' o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi: a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione e' dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualita'; c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilita', delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualita', nonche' degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone; d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo Ufficiale competente del Paese in cui e' stabilito il concorrente, purche' tale organismo acconsenta, allorche' i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacita' di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualita'; e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi; f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potra' applicare durante la realizzazione dell'appalto; g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporra' per eseguire l'appalto; i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare; l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticita' sia certificata a richiesta della stazione appaltante; m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualita', di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformita' dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme. 2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati. 3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali. 4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario e' richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilita' dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.