Art. 65.
Le coppie di pulegge fissa e folle devono essere costruite e
mantenute in modo che:
a) la puleggia folle non possa, per attrito o per contatto o per
altra causa, trasmettere il movimento a quella fissa o trascinare in
moto l'albero su cui e' montata;
b) il passaggio della cinghia dalla puleggia folle a quella fissa
e viceversa sia eseguito per mezzo di apposito spostacinghia
meccanico, munito di dispositivo di fermo, che assicuri la posizione
di disinnesto del sistema contro spostamenti accidentali della
cinghia. Tale dispositivo deve sempre trovarsi nella posizione di
folle quando la trasmissione o la macchina comandata sono ferme.