Art. 65. 
 
  Le coppie di pulegge  fissa  e  folle  devono  essere  costruite  e
mantenute in modo che: 
    a) la puleggia folle non possa, per attrito o per contatto o  per
altra causa, trasmettere il movimento a quella fissa o trascinare  in
moto l'albero su cui e' montata; 
    b) il passaggio della cinghia dalla puleggia folle a quella fissa
e  viceversa  sia  eseguito  per  mezzo  di  apposito   spostacinghia
meccanico, munito di dispositivo di fermo, che assicuri la  posizione
di  disinnesto  del  sistema  contro  spostamenti  accidentali  della
cinghia. Tale dispositivo deve sempre  trovarsi  nella  posizione  di
folle quando la trasmissione o la macchina comandata sono ferme.