Art. 237.
             (Collocamento a disposizione dei prefetti)

  I  prefetti  della  Repubblica  possono,  previa  deliberazione del
Consiglio dei ministri, essere collocati a disposizione del Ministero
dell'interno, quando sia richiesto dall'interesse del servizio.
  I  prefetti  collocati  a  disposizione vi possono rimanere per tre
anni,  salvo  quando  siano investiti di incarichi speciali, nel qual
caso  lo  stato  di  disposizione  si  protrae  per  tutta  la durata
dell'incarico stesso.
  I  prefetti  a  disposizione non possono eccedere il numero di nove
oltre quelli dei posti del ruolo organico.