Art. 237. (Collocamento a disposizione dei prefetti) I prefetti della Repubblica possono, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno, quando sia richiesto dall'interesse del servizio. I prefetti collocati a disposizione vi possono rimanere per tre anni, salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso lo stato di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso. I prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di nove oltre quelli dei posti del ruolo organico.