Art. 238.
    (Collocamento a riposo dei predetti per ragioni di servizio)

  I  prefetti  della  Repubblica  collocati  a  riposo per ragioni di
servizio  ai  sensi  dell'art.  6 del T.U. 21 febbraio 1895, n. 70, e
successive  modificazioni,  conseguono  il  diritto al trattamento di
pensione  nella  misura  stabilita  dal  titolo III capo I del citato
testo  unico dopo dieci anni di servizio prestato nella loro qualita'
od anche promiscuamente in altri uffici precedenti.
  Negli altri casi hanno diritto all'indennita' per una sola volta in
luogo  di  pensione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni,
purche' abbiano prestato almeno un anno intero di uguale servizio.