Art. 382 (Art. 196 Cod. Str.) 
                 (Solidarieta' e iscrizione a ruolo) 
  1. Nei casi di solidarieta' per il pagamento di somme di  denaro  a
titolo  di  sanzioni  amministrative  pecuniarie,   ai   fini   della
formazione del ruolo, l'amministrazione  determina,  ai  sensi  degli
articoli 1292 e seguenti del codice civile, quale tra  i  condebitori
solidali e' sottoposto ad esecuzione coattiva. 
 
          Nota all'art. 382:
             -  Il  testo  dell'art.  1292  del  codice  civile e' il
          seguente:
             "Art.   1292    (Nozione    della    solidarieta').    -
          L'obbligazione  e'  in  solido  quando  piu'  debitori sono
          obbligati tutti per la medesima prestazione,  in  modo  che
          ciascuno  puo'  essere  costretto  all'adempimento  per  la
          totalita' e l'adempimento da parte di uno libera gli altri;
          oppure quando tra piu' creditori  ciascuno  ha  diritto  di
          chiedere    l'adempimento    dell'intera   obbligazione   e
          l'adempimento conseguito da uno di essi libera il  debitore
          verso tutti i creditori".