Art. 382 (Art. 196 Cod. Str.)
(Solidarieta' e iscrizione a ruolo)
1. Nei casi di solidarieta' per il pagamento di somme di denaro a
titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, ai fini della
formazione del ruolo, l'amministrazione determina, ai sensi degli
articoli 1292 e seguenti del codice civile, quale tra i condebitori
solidali e' sottoposto ad esecuzione coattiva.
Nota all'art. 382:
- Il testo dell'art. 1292 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 1292 (Nozione della solidarieta'). -
L'obbligazione e' in solido quando piu' debitori sono
obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che
ciascuno puo' essere costretto all'adempimento per la
totalita' e l'adempimento da parte di uno libera gli altri;
oppure quando tra piu' creditori ciascuno ha diritto di
chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e
l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore
verso tutti i creditori".