Art. 382 (Art. 196 Cod. Str.) (Solidarieta' e iscrizione a ruolo) 1. Nei casi di solidarieta' per il pagamento di somme di denaro a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, ai fini della formazione del ruolo, l'amministrazione determina, ai sensi degli articoli 1292 e seguenti del codice civile, quale tra i condebitori solidali e' sottoposto ad esecuzione coattiva.
Nota all'art. 382: - Il testo dell'art. 1292 del codice civile e' il seguente: "Art. 1292 (Nozione della solidarieta'). - L'obbligazione e' in solido quando piu' debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno puo' essere costretto all'adempimento per la totalita' e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra piu' creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori".