Art. 383 (Art. 200 Cod. Str.)
(Contestazione - Verbale di accertamento)
1. Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e
della localita' nei quali la violazione e' avvenuta, delle
generalita' e della residenza del trasgressore e, ove del caso,
l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale,
degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della
targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonche'
la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle
quali il trasgressore chiede l'inserzione.
2. L'accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli
circa la modalita' per addivenire al pagamento in misura ridotta,
quando sia consentito, precisando l'ammontare della somma da pagare,
i termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale questo
puo' essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o
bancario che puo' eventualmente essere usato a tale scopo. Deve
essere indicata l'autorita' competente a decidere ove si proponga
ricorso.
3. I verbali devono essere registrati cronologicamente su apposito
registro da cui risultano i seguenti dati: numero di registrazione,
data e luogo della violazione, norma violata, cognome e nome del
trasgressore e del responsabile in solido, tipo e targa del veicolo,
esito della procedura sanzionatoria. Il numero di registrazione deve
essere progressivo per anno solare.
4. Il verbale deve in genere essere conforme al modello VI.1
allegato, che fa parte integrante del presente regolamento; se
redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve
riportare le stesse indicazioni contenute nel modello.