Art. 383 (Art. 200 Cod. Str.) 
              (Contestazione - Verbale di accertamento) 
  1. Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno,  dell'ora  e
della  localita'  nei  quali  la  violazione   e'   avvenuta,   delle
generalita' e della residenza  del  trasgressore  e,  ove  del  caso,
l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto  solidale,
degli estremi della patente di guida, del tipo del  veicolo  e  della
targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del  fatto,  nonche'
la citazione della norma violata e le eventuali  dichiarazioni  delle
quali il trasgressore chiede l'inserzione. 
  2. L'accertatore deve inoltre  fornire  al  trasgressore  ragguagli
circa la modalita' per addivenire al  pagamento  in  misura  ridotta,
quando sia consentito, precisando l'ammontare della somma da  pagare,
i termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il  quale  questo
puo' essere effettuato ed il  numero  di  conto  corrente  postale  o
bancario che puo' eventualmente  essere  usato  a  tale  scopo.  Deve
essere indicata l'autorita' competente a  decidere  ove  si  proponga
ricorso. 
  3. I verbali devono essere registrati cronologicamente su  apposito
registro da cui risultano i seguenti dati: numero  di  registrazione,
data e luogo della violazione, norma  violata,  cognome  e  nome  del
trasgressore e del responsabile in solido, tipo e targa del  veicolo,
esito della procedura sanzionatoria. Il numero di registrazione  deve
essere progressivo per anno solare. 
  4. Il verbale deve  in  genere  essere  conforme  al  modello  VI.1
allegato, che  fa  parte  integrante  del  presente  regolamento;  se
redatto  con  sistemi  meccanizzati  o  di  elaborazione  dati,  deve
riportare le stesse indicazioni contenute nel modello.