Art. 385 (Art. 201 Cod. Str.) 
            (Modalita' della contestazione non immediata) 
  1. Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 384,
non  abbia  potuto  aver  luogo  all'atto   dell'accertamento   della
violazione, l'organo accertatore compila il verbale con gli  elementi
di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando  i
motivi  per  i  quali  non  e'   stato   possibile   procedere   alla
contestazione immediata, e lo trasmette al comando o ufficio  da  cui
dipende. 
  2.  L'ufficio  o  comando  da  cui  dipende  l'organo  accertatore,
acquisiti gli altri elementi necessari per procedere,  provvede  alla
notifica a norma dell'articolo 386. 
  3. Il verbale redatto  dall'organo  accertatore  rimane  agli  atti
dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai  quali  devono  esserne
notificati gli estremi, viene inviato uno  degli  originali  o  copia
autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o
da un suo delegato. I verbali redatti con sistemi meccanizzati  o  di
elaborazione dati sono notificati con il modulo  prestampato  recante
l'intestazione dell'ufficio o comando predetti. 
  4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 383, commi 3  e
4.