Art. 385 (Art. 201 Cod. Str.)
(Modalita' della contestazione non immediata)
1. Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 384,
non abbia potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della
violazione, l'organo accertatore compila il verbale con gli elementi
di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i
motivi per i quali non e' stato possibile procedere alla
contestazione immediata, e lo trasmette al comando o ufficio da cui
dipende.
2. L'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore,
acquisiti gli altri elementi necessari per procedere, provvede alla
notifica a norma dell'articolo 386.
3. Il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti
dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne
notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia
autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o
da un suo delegato. I verbali redatti con sistemi meccanizzati o di
elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante
l'intestazione dell'ufficio o comando predetti.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 383, commi 3 e
4.