Art. 386 (Art. 201 Cod. Str.)
(Notificazione dei verbali a soggetto estraneo)
1. Quando viene effettuata la notificazione all'intestatario del
certificato di proprieta' o ad uno dei soggetti indicati
nell'articolo 196 del codice e questi, con dichiarazione contenente,
nel caso di alienazione, gli estremi dell'atto notarile, informa
l'ufficio o il comando procedente che non e' proprietario del
veicolo, ne' titolare di alcuno dei diritti di cui al medesimo
articolo 196 alla data dell'accertamento della violazione per la
quale si procede, l'ufficio o comando interessati, se riscontrano
l'esattezza delle notizie fornite, rinnovano la notificazione
all'effettivo responsabile, con relativo addebito delle ulteriori
spese, entro i termini previsti dall'articolo 201 del codice. Tali
termini decorrono dalla data di ricezione da parte dell'ufficio o
comando delle notizie fornite dal destinatario della precedente
notificazione.
2. Il rinnovo della notificazione puo' essere effettuato, nei
confronti dell'effettivo responsabile, dal momento in cui si accerti
la sua identita' ed il suo indirizzo in modo definitivo e, comunque,
non oltre cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la
violazione.
3. Nel caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla
violazione per errore di trascrizione del numero di targa ovvero di
lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa,
l'ufficio o comando procedente, ad istanza dell'interessato o di
propria iniziativa, eseguiti gli opportuni accertamenti, trasmette
gli atti al prefetto per l'archiviazione, ovvero se possibile procede
alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile
entro i termini previsti.
4. Nel caso di cui al comma 3, l'istanza dell'interessato deve
essere proposta entro il termine di cui all'articolo 203 del codice.
L'ufficio o comando procedente puo' rilevare l'errore ai sensi del
comma 3 fino alla formazione del ruolo.