Art. 387 (Art. 202 Cod. Str.) 
             (Quietanza del pagamento in misura ridotta) 
  1. Per ogni pagamento in misura  ridotta  effettuato  nel  termine,
viene compilata e rilasciata apposita quietanza dall'organo al  quale
e' effettuato. Per i pagamenti effettuati  a  mezzo  posta  o  banca,
valgono le ricevute dei rispettivi versamenti. 
  2. In ogni quietanza, oltre alla somma  pagata,  sono  indicati  il
cognome e nome del trasgressore o del soggetto solidale, la data  del
rilascio, la norma violata e il  luogo  dove  e'  stata  commessa  la
violazione. 
  3. I verbali in riferimento  ai  quali  sia  stato  effettuato  nei
termini  il  pagamento  in  misura  ridotta,  devono  essere   tenuti
nell'archivio  del  comando  od  ufficio  da  cui  dipende   l'organo
accertatore per  cinque  anni.  Dopo  tale  termine,  possono  essere
cestinati a norma delle disposizioni  del  regio  decreto  2  ottobre
1911, n. 1163 e  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
settembre 1963, n. 1409. 
 
          Note all'art. 387:
             -  Il  R.D.  2 ottobre 1911, n. 1163, reca: "Regolamento
          per gli archivi di Stato".
             - Il D.P.R. 30 settembre 1963,  n.  1409,  reca:  "Norme
          relative  all'ordinamento  ed al personale degli archivi di
          Stato".