Art. 387 (Art. 202 Cod. Str.)
(Quietanza del pagamento in misura ridotta)
1. Per ogni pagamento in misura ridotta effettuato nel termine,
viene compilata e rilasciata apposita quietanza dall'organo al quale
e' effettuato. Per i pagamenti effettuati a mezzo posta o banca,
valgono le ricevute dei rispettivi versamenti.
2. In ogni quietanza, oltre alla somma pagata, sono indicati il
cognome e nome del trasgressore o del soggetto solidale, la data del
rilascio, la norma violata e il luogo dove e' stata commessa la
violazione.
3. I verbali in riferimento ai quali sia stato effettuato nei
termini il pagamento in misura ridotta, devono essere tenuti
nell'archivio del comando od ufficio da cui dipende l'organo
accertatore per cinque anni. Dopo tale termine, possono essere
cestinati a norma delle disposizioni del regio decreto 2 ottobre
1911, n. 1163 e del decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409.
Note all'art. 387:
- Il R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163, reca: "Regolamento
per gli archivi di Stato".
- Il D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, reca: "Norme
relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di
Stato".