Art. 389 (Art. 206 Cod. Str.) (Ricevibilita' ed effetti dei pagamenti) 1. Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. 2. Nei casi di cui al comma 1 la somma versata e' tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo e' pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'articolo 383, comma 2, e l'acconto fornito. 3. L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del ruolo, oltre alle spese del procedimento non da' luogo all'emissione del ruolo stesso. In tal caso deve essere rilasciata quietanza analoga a quella di cui all'articolo 387. La somma riscossa fa parte dei proventi di cui all'articolo 206 del codice, unitamente a quelli riscossi a mezzo dei ruoli di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nota all'art. 389: - Il testo dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' il seguente: "Art. 27 (Esecuzione forzata). - Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo da' in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi. Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate. Se la somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si pro- cede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali. Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e' trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette".