Art. 389 (Art. 206 Cod. Str.) 
              (Ricevibilita' ed effetti dei pagamenti) 
  1. Il pagamento effettuato in misura inferiore  rispetto  a  quanto
previsto  dal  codice,  non  ha  valore  quale  pagamento   ai   fini
dell'estinzione dell'obbligazione. 
  2. Nei casi di cui al comma 1 la somma versata e' tenuta in acconto
per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente  al  verbale
divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a  ruolo  e'  pari
alla differenza tra quella dovuta a norma dell'articolo 383, comma 2,
e l'acconto fornito. 
  3. L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione
o notificazione, ma prima della  formazione  del  ruolo,  oltre  alle
spese del procedimento non da' luogo all'emissione del ruolo  stesso.
In tal caso deve essere rilasciata quietanza analoga a quella di  cui
all'articolo 387. La somma riscossa fa  parte  dei  proventi  di  cui
all'articolo 206 del codice, unitamente a quelli riscossi a mezzo dei
ruoli di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 
          Nota all'art. 389:
             - Il testo dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n.
          689 (Modifiche al sistema penale) e' il seguente:
             "Art.  27  (Esecuzione forzata). - Salvo quanto disposto
          nell'ultimo comma  dell'art.  22,  decorso  inutilmente  il
          termine fissato per il pagamento, l'autorita' che ha emesso
          l'ordinanza-ingiunzione   procede  alla  riscossione  delle
          somme dovute in base alle norme previste  per  la  esazione
          delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza
          di  finanza  che  lo  da'  in  carico  all'esattore  per la
          riscossione in unica soluzione,  senza  l'obbligo  del  non
          riscosso come riscosso.
             E'  competente  l'intendenza di finanza del luogo ove ha
          sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
             Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella  misura
          ridotta  del  50  per  cento  rispetto a quella ordinaria e
          comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse,
          effettuano  il   versamento   delle   somme   medesime   ai
          destinatari dei proventi.
             Le  regioni  possono  avvalersi  anche  delle  procedure
          previste per la riscossione delle proprie entrate.
             Se la somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di  un
          decreto  penale  di condanna ai sensi dell'art. 24, si pro-
          cede alla riscossione  con  l'osservanza  delle  norme  sul
          recupero delle spese processuali.
             Salvo  quanto  previsto nell'art. 26, in caso di ritardo
          nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata  di  un  decimo
          per  ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione
          e' divenuta esigibile e fino a quello in cui  il  ruolo  e'
          trasmesso  all'esattore.    La  maggiorazione  assorbe  gli
          interessi   eventualmente   previsti   dalle   disposizioni
          vigenti.
             Le  disposizioni  relative alla competenza dell'esattore
          si applicano fino alla riforma del sistema  di  riscossione
          delle imposte dirette".