Art. 391 (Art. 207 Cod. Str.) 
    (Quietanza versamento della cauzione o ritiro della patente) 
  1. La somma ricevuta dall'agente accertatore ai sensi dell'articolo
207, comma 1, del codice deve essere versata all'ufficio o comando da
cui questi dipende. La quietanza rilasciata  ai  sensi  dell'articolo
387 e' allegata alla copia del verbale consegnato dallo stesso agente
accertatore ai sensi dell' articolo  200,  comma  4,  del  codice,  e
conservata dall'ufficio o comando, secondo quanto dispone il comma  3
dello stesso articolo 387. 
  2. Quando viene versata la cauzione o ritirata la patente di  guida
ai sensi dell'articolo 207, commi 1 e 3, del codice,  sia  l'una  che
l'altra devono essere restituite all'interessato al  momento  in  cui
avviene il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 del
codice. Della restituzione se ne da' atto con apposito verbale di cui
una copia e' consegnata all'interessato. 
  3. Nel caso  di  versamento  della  cauzione,  se  non  avviene  il
pagamento in misura ridotta e non sia  stato  presentato  ricorso  ai
sensi dell'articolo 203 del codice, la somma versata  o  la  garanzia
fidejussoria e' introitata in luogo  della  riscossione  prevista  ai
sensi dell'articolo 206 del codice e con i medesimi effetti. 
  4. In caso di ritiro della patente,  se  non  viene  effettuato  il
pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 del codice, il
documento e' trattenuto presso l'ufficio o comando  interessato,  che
lo terra' a disposizione del Prefetto a cui deve essere presentato il
rapporto della violazione, unitamente al verbale di accertamento, per
il procedimento ai sensi dell'articolo 204 del  codice.  Il  Prefetto
dispone con l'ordinanza ingiunzione anche  la  restituzione,  con  le
cautele necessarie per l'adempimento dell'obbligazione conseguente.