Art. 391 (Art. 207 Cod. Str.)
(Quietanza versamento della cauzione o ritiro della patente)
1. La somma ricevuta dall'agente accertatore ai sensi dell'articolo
207, comma 1, del codice deve essere versata all'ufficio o comando da
cui questi dipende. La quietanza rilasciata ai sensi dell'articolo
387 e' allegata alla copia del verbale consegnato dallo stesso agente
accertatore ai sensi dell' articolo 200, comma 4, del codice, e
conservata dall'ufficio o comando, secondo quanto dispone il comma 3
dello stesso articolo 387.
2. Quando viene versata la cauzione o ritirata la patente di guida
ai sensi dell'articolo 207, commi 1 e 3, del codice, sia l'una che
l'altra devono essere restituite all'interessato al momento in cui
avviene il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 del
codice. Della restituzione se ne da' atto con apposito verbale di cui
una copia e' consegnata all'interessato.
3. Nel caso di versamento della cauzione, se non avviene il
pagamento in misura ridotta e non sia stato presentato ricorso ai
sensi dell'articolo 203 del codice, la somma versata o la garanzia
fidejussoria e' introitata in luogo della riscossione prevista ai
sensi dell'articolo 206 del codice e con i medesimi effetti.
4. In caso di ritiro della patente, se non viene effettuato il
pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 del codice, il
documento e' trattenuto presso l'ufficio o comando interessato, che
lo terra' a disposizione del Prefetto a cui deve essere presentato il
rapporto della violazione, unitamente al verbale di accertamento, per
il procedimento ai sensi dell'articolo 204 del codice. Il Prefetto
dispone con l'ordinanza ingiunzione anche la restituzione, con le
cautele necessarie per l'adempimento dell'obbligazione conseguente.