Art. 392 (Art. 208 Cod. Str.) 
                (Versamenti all'Ufficio del registro) 
  1. I proventi spettanti allo Stato,  ai  sensi  dell'articolo  208,
comma 1, del codice, devono essere versati mensilmente dalle  singole
amministrazioni all'ufficio del registro competente per territorio. 
  2.  Degli  avvenuti  versamenti  gli  uffici  del  registro   danno
comunicazione al Ministero dei lavori  pubblici  mediante  riepiloghi
mensili, contenenti l'indicazione delle  somme  versate  da  ciascuna
amministrazione.