Art. 392 (Art. 208 Cod. Str.)
(Versamenti all'Ufficio del registro)
1. I proventi spettanti allo Stato, ai sensi dell'articolo 208,
comma 1, del codice, devono essere versati mensilmente dalle singole
amministrazioni all'ufficio del registro competente per territorio.
2. Degli avvenuti versamenti gli uffici del registro danno
comunicazione al Ministero dei lavori pubblici mediante riepiloghi
mensili, contenenti l'indicazione delle somme versate da ciascuna
amministrazione.