Art. 393 (Art. 208 Cod. Str.) 
       (Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali) 
  1. Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere  nel  proprio  bilancio
annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi
spettanti a norma dell'articolo 208 del codice. 
  2.  Per  le  somme  introitate   e   per   le   spese   effettuate,
rispettivamente ai sensi dell'articolo 208, commi 1 e 4, del  codice,
gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici  il
rendiconto finale delle entrate e delle spese.