Art. 393 (Art. 208 Cod. Str.)
(Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali)
1. Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio
annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi
spettanti a norma dell'articolo 208 del codice.
2. Per le somme introitate e per le spese effettuate,
rispettivamente ai sensi dell'articolo 208, commi 1 e 4, del codice,
gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il
rendiconto finale delle entrate e delle spese.