Art. 266. 
                         Orario di servizio 
 
  1. L'orario di servizio e'  stabilito  in  sede  di  contrattazione
collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29  e
successive modificazioni. 
  2. Fino a quando non saranno efficaci i contratti collettivi di cui
al comma 1, si applicano le norme vigenti. 
 
          Nota all'art. 266:
             -   D.Lgs.   n.    29/1993    reca:    Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.