Art. 266. Orario di servizio 1. L'orario di servizio e' stabilito in sede di contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. 2. Fino a quando non saranno efficaci i contratti collettivi di cui al comma 1, si applicano le norme vigenti.
Nota all'art. 266: - D.Lgs. n. 29/1993 reca: Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.