Art. 267. 
                         Cumulo di impieghi 
 
  1. Il divieto di cumulo di impieghi di  cui  all'articolo  508  del
presente  testo  unico  non  si  applica  al  personale  docente  dei
conservatori di musica e delle accademie di belle arti, nei limiti di
quanto previsto nell'articolo 273. 
  2. L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori  di
musica e di altre attivita'  presso  enti  lirici  o  istituzioni  di
produzione musicale e' regolato dagli articoli 273 e 274.