Art. 322 
 
 
                       Bancarotta fraudolenta 
 
    1. E' punito con la  reclusione  da  tre  a  dieci  anni,  se  e'
dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che: 
    a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in
tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio
ai creditori, ha esposto o riconosciuto passivita' inesistenti; 
    b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto  o  in  parte,
con lo scopo di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o  di
recare  pregiudizi  ai  creditori,  i  libri  o  le  altre  scritture
contabili o li ha  tenuti  in  guisa  da  non  rendere  possibile  la
ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. 
    2. La stessa pena  si  applica  all'imprenditore,  dichiarato  in
liquidazione giudiziale, che, durante la procedura,  commette  alcuno
dei fatti preveduti dalla lettera a) del  comma  1,  ovvero  sottrae,
distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. 
    3.  E'  punito  con  la  reclusione  da   uno   a   cinque   anni
l'imprenditore in liquidazione giudiziale che,  prima  o  durante  la
procedura, a scopo di favorire, a  danno  dei  creditori,  taluno  di
essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione. 
    4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II,
libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel
presente  articolo  importa  l'inabilitazione  all'esercizio  di  una
impresa commerciale e l'incapacita' ad  esercitare  uffici  direttivi
presso qualsiasi impresa fino a dieci anni. 
 
          Note all'art. 322: 
 
              - Il capo III, titolo II, del libro I del codice penale
          reca: "Delle pene accessorie in particolare.".