Art. 323 
 
 
                         Bancarotta semplice 
 
    1. E' punito con la reclusione da sei mesi  a  due  anni,  se  e'
dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che, fuori  dai
casi preveduti nell'articolo precedente: 
    a) ha sostenuto spese  personali  o  per  la  famiglia  eccessive
rispetto alla sua condizione economica; 
    b)  ha  consumato  una  notevole  parte  del  suo  patrimonio  in
operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; 
    c) ha compiuto  operazioni  di  grave  imprudenza  per  ritardare
l'apertura della liquidazione giudiziale; 
    d) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi  dal  richiedere
la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale  o
con altra grave colpa; 
    e) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte  in  un  precedente
concordato preventivo o liquidatorio giudiziale. 
    2. La stessa pena si  applica  all'imprenditore  in  liquidazione
giudiziale che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione  di
liquidazione giudiziale ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha
avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le  altre  scritture
contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare
o incompleta. 
    3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo  II,
libro I del  codice  penale,  la  condanna  importa  l'inabilitazione
all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare
uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.