Art. 324 
 
 
                  Esenzioni dai reati di bancarotta 
 
    1. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3 e 323 non si
applicano ai pagamenti e alle operazioni computi in esecuzione di  un
concordato preventivo o di accordi  di  ristrutturazione  dei  debiti
omologati o degli accordi in esecuzione del  piano  attestato  ovvero
del concordato minore omologato ai sensi dell'articolo 80, nonche' ai
pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal  giudice
a norma degli articoli 99, 100 e 101.