Art. 325 
 
 
                     Ricorso abusivo al credito 
 
    1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e  gli
imprenditori  esercenti  un'attivita'  commerciale  che  ricorrono  o
continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di  cui
agli articoli  322  e  323,  dissimulando  il  dissesto  o  lo  stato
d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
    2. La pena e'  aumentata  nel  caso  di  societa'  soggette  alle
disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui
al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  successive
modificazioni. 
    3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I,  titolo  II,
capo III, del codice penale,  la  condanna  importa  l'inabilitazione
all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare
uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni. 
 
          Note all'art. 325: 
 
              - Si riporta il testo del capo II, titolo III, parte IV
          del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58  (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio 1996, n. 52): 
              "CAPO  II  -  Disciplina  delle  societa'  con   azioni
          quotate.". 
              - Per il capo III, titolo II del  libro  I  del  codice
          penale vedi note  all'articolo  322  del  presente  decreto
          legislativo.