Art. 326 
 
 
           Circostanze aggravanti e circostanza attenuante 
 
    1. Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 322, 323 e 325
hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita', le  pene
da essi stabilite sono aumentate fino alla meta'. 
    2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: 
    a) se il colpevole ha commesso piu' fatti tra quelli previsti  in
ciascuno degli articoli indicati; 
    b) se il colpevole per divieto di  legge  non  poteva  esercitare
un'impresa commerciale. 
    3. Nel caso in cui i fatti indicati nel comma 1  hanno  cagionato
un danno patrimoniale di speciale tenuita', le pene sono ridotte fino
al terzo.