Art. 327 
 
 
Denuncia di creditori  inesistenti  e  altre  inosservanze  da  parte
dell'imprenditore in liquidazione giudiziale 
 
    1. E' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e  sei  mesi
l'imprenditore in liquidazione giudiziale, il quale, fuori  dei  casi
preveduti all'articolo 322, nell'elenco nominativo dei suoi creditori
denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di
altri beni da comprendere nell'inventario,  ovvero  non  osserva  gli
obblighi imposti dagli articoli 49, comma 3, lettera c) e 149. 
    2. Se il fatto e' avvenuto per colpa, si  applica  la  reclusione
fino ad un anno.