(Trattato-art. 311)
 
                              Art. 311 
 
 
  E' accordato all'Austria libero accesso al mare Adriatico e  le  e'
riconosciuta, a questo fine, liberta' di transito sui territori e nei
porti separati dall'antica Monarchia austro-ungarica. 
 
  Per liberta' di transito si intende quella definita  all'art.  284,
finche una convenzione generale non sara' conchiusa al  riguardo  tra
le Potenze alleate o  associate,  dopodiche'  le  disposizioni  della
nuova convenzione saranno sostituite a quelle del predetto articolo. 
 
  Convenzioni  particolari  tra  gli  Stati  e   le   Amministrazioni
interessate stabiliranno le  condizioni  d'esercizio  della  facolta'
come sopra concessa o regoleranno specialmente l'uso dei porti, delle
zone franche che vi si trovano e delle ferrovie  che  normalmente  vi
danno  accesso,   l'istituzione   dei   servizi   e   delle   tariffe
internazionali, (comuni) che ammettano biglietti e lettere di vettura
dirette,  e  il  mantenimento  in  vigore  delle  disposizioni  della
convenzione di Berna del 14 ottobre 1890 e condizioni  complementari,
finche' non sia sostituita da una nuova convenzione. 
 
  La  liberta'  di  transito  si  estendera'  ai   servizi   postali,
telegrafici e telefonici.