Art. 494. Salvo i procedimenti semplificativi che potra' stabilire il ministro delle finanze in conformita' dell'art. 63 della legge, le ritenute da versare allo Stato sono regolate come segue: a) per le spese disposte dalle amministrazioni centrali mediante assegni emessi per l'importo netto, le ragionerie delle amministrazioni medesime tengono nota delle ritenute relative ad ogni singolo assegno, e nel mese di giugno promuovono da ciascun ufficio amministrativo la emissione di ordinativi commutabili in quietanze di entrata per le ritenute registrate a tutto maggio. Avvenuta la restituzione degli assegni non consegnati ai creditori, com'e' disposto dall'art. 68 della legge, si provvede nello stesso modo alla emissione di ordinativi per la somma a saldo delle ritenute operate durante l'esercizio sugli assegni effettivamente consegnati ai creditori; b) per le spese fisse disposte al netto mediante ordinativi delle amministrazioni centrali ed in base a ruoli mediante ordini delle delegazioni del tesoro, le ragionerie centrali, dopo la chiusura dell'esercizio ricavano dall'importo netto dei pagamenti l'importo lordo e quello delle singole ritenute. Pel montare di queste le ragionerie promuovono l'emissione di ordinativi commutabili in quietanze di entrata o di conto corrente; c) per le pensioni, per le quali i pagamenti sono pure disposti al netto, le ritenute vengono determinate dalle ragionerie centrali. All'uopo, esse, al termine dell'esercizio finanziario traducono nel loro importo lordo i pagamenti eseguiti da tutte le sezioni di tesoreria in base agli epiloghi mensili comunicati dalle delegazioni del tesoro; sugli importi lordi calcolano le ritenute e promuovono dalle Amministrazioni centrali l'emissione dei corrispondenti ordinativi da commutare in quietanze di entrata; d) per le altre spese per le quali gli ordinativi delle amministrazioni centrali sono emessi per la somma lorda, con la indicazione della somma netta e dell'importo complessivo delle ritenute, queste sono regolate alla fine di ogni mese dalle tesorerie: le quali, determinato in base alle categorie di aliquote, l'ammontare delle singole ritenute, si addebitano del loro importo mediante quietanze di entrata e contemporaneamente se ne accreditano scritturandone la somma in uscita; e) per gli ordini di rimborso di spese di giustizia, anticipate coi fondi della riscossione la regolazione delle ritenute e' fatta come alla lettera d). f) per i pagamenti del debito pubblico nel modo indicato all'articolo 480.