(Regolamento-art. 494)
 
                              Art. 494. 
 
 
  Salvo  i  procedimenti  semplificativi  che  potra'  stabilire   il
ministro delle finanze in conformita' dell'art. 63  della  legge,  le
ritenute da versare allo Stato sono regolate come segue: 
 
    a) per le spese disposte dalle amministrazioni centrali  mediante
assegni   emessi   per   l'importo   netto,   le   ragionerie   delle
amministrazioni medesime tengono nota delle ritenute relative ad ogni
singolo assegno, e nel mese di giugno promuovono da  ciascun  ufficio
amministrativo la emissione di ordinativi commutabili in quietanze di
entrata per le ritenute registrate a tutto maggio. 
 
  Avvenuta la restituzione degli assegni non consegnati ai creditori,
com'e' disposto dall'art. 68 della legge, si  provvede  nello  stesso
modo alla emissione di ordinativi per la somma a saldo delle ritenute
operate durante l'esercizio sugli assegni  effettivamente  consegnati
ai creditori; 
 
    b) per le spese fisse disposte al netto mediante ordinativi delle
amministrazioni centrali ed in base a  ruoli  mediante  ordini  delle
delegazioni del tesoro, le  ragionerie  centrali,  dopo  la  chiusura
dell'esercizio ricavano dall'importo netto  dei  pagamenti  l'importo
lordo e quello delle singole  ritenute.  Pel  montare  di  queste  le
ragionerie  promuovono  l'emissione  di  ordinativi  commutabili   in
quietanze di entrata o di conto corrente; 
 
    c) per le pensioni, per le quali i pagamenti sono  pure  disposti
al netto, le ritenute vengono determinate dalle ragionerie centrali. 
 
  All'uopo, esse, al termine dell'esercizio finanziario traducono nel
loro importo lordo i  pagamenti  eseguiti  da  tutte  le  sezioni  di
tesoreria in base agli epiloghi mensili comunicati dalle  delegazioni
del tesoro; sugli importi lordi calcolano le  ritenute  e  promuovono
dalle  Amministrazioni  centrali   l'emissione   dei   corrispondenti
ordinativi da commutare in quietanze di entrata; 
 
    d)  per  le  altre  spese  per  le  quali  gli  ordinativi  delle
amministrazioni centrali sono emessi  per  la  somma  lorda,  con  la
indicazione  della  somma  netta  e  dell'importo  complessivo  delle
ritenute,  queste  sono  regolate  alla  fine  di  ogni  mese   dalle
tesorerie: le quali, determinato in base alle categorie di  aliquote,
l'ammontare delle singole ritenute, si addebitano  del  loro  importo
mediante quietanze di entrata e contemporaneamente se ne  accreditano
scritturandone la somma in uscita; 
 
    e) per gli ordini di rimborso di spese di  giustizia,  anticipate
coi fondi della riscossione la regolazione delle  ritenute  e'  fatta
come alla lettera d). 
 
    f)  per  i  pagamenti  del  debito  pubblico  nel  modo  indicato
all'articolo 480.