(Regolamento-art. 495)
 
                              Art. 495. 
 
 
  Quando non siano  attuati  i  procedimenti  semplificativi  di  cui
all'articolo 63 della legge, per l'importo delle ritenute da  versare
allo Stato, rimaste impegnate sulle aperture di credito in  relazione
ai pagamenti  disposti  mediante  assegni  dei  funzionati  delegati,
questi, alla fine  di  ogni  mese  od  altro  periodo  stabilito  dai
regolamenti e per il mese di giugno, non oltre il giorno 30, emettono
assegno complessivo a favore della tesoreria per le ritenute relative
agli assegni effettivamente  consegnati  ai  creditori.  Dell'assegno
complessivo la tesoreria cura la riscossione; e per l'importo di esso
rilascia le corrispondenti quietanze  di  entrata  e  le  rimette  al
funzionario  delegato  perche'  siano  unite  a  giustificazione  del
proprio rendiconto. 
 
  Con analogo procedimento sono regolate le  ritenute  sui  pagamenti
che il funzionario delegato  e'  autorizzato  a  fare  con  le  somme
prelevate a proprio favore sull'apertura di credito. 
 
  La regolazione delle ritenute di  cui  al  presente  articolo  puo'
anche effettuarsi dai  funzionari  delegati  mediante  versamento  in
contanti. 
 
  In questo modo debbono sempre essere regolate le ritenute  relative
agli assegni consegnati oltre il  30  giugno,  al  quale  effetto  il
funzionario, non oltre il detto giorno, preleva la  somma  necessaria
con assegno a proprio favore, da imputarsi, ove occorra, sulla  quota
dell'apertura di credito riservata per i pagamenti a favore di terzi.