(Regolamento-art. 496)
 
                              Art. 496. 
 
 
  Le ritenute per debiti verso lo Stato od  a  favore  di  terzi  per
cessioni o per effetto di assegnazioni giudiziali e quelle  derivanti
da decreti dell'autorita' competente per provvedimenti disciplinari a
carico di impiegati ed agenti sono computate in meno sugli assegni  o
sugli ordinativi che si emettono a favore dei creditori della spesa. 
 
  Per le ritenute derivanti da cessioni o da assegnazioni  giudiziali
si rilasciano assegni o ordinativi a  favore  dei  cessionari  o  dei
creditori sequestranti. 
 
  Per le ritenute in  conto  debiti  verso  lo  Stato  si  rilasciano
assegni per i quali il versamento in conto entrate dell'importo degli
assegni avviene nel modo indicato nell'art. 495 oppure ordinativi che
sono direttamente commutati in quietanza di entrata. 
 
  L'importo delle ritenute dipendenti da penalita' contrattuali o  da
non prestata cauzione costituisce un'economia di bilancio. 
 
  Le somme trattenute sugli stipendi in conseguenza di  provvedimenti
disciplinari sono devolute  all'Opera  di  previdenza  a  favore  dei
personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti,  salvo
diversa destinazione stabilita da disposizioni speciali.