(Regolamento-art. 497)
 
                              Art. 497. 
 
 
  Qualora dopo l'introito  delle  ritenute  a  norma  del  precedente
articolo 494, lettere d) ed e) le tesorerie rilevino  essere  incorso
errore nel computo  delle  somme  per  le  quali  furono  spedite  le
quietanze d'entrata, del maggiore o minore introito tengono conto nel
versamento delle ritenute del mese in cui venne  constatato  l'errore
ed a tergo delle quietanze da  spedirsi  per  le  medesime  ne  danno
ragione mediante annotazione. 
 
  Se  invece  l'errore  si  verifichi  nell'importo  delle   ritenute
conteggiate nei titoli di spesa, si fa la compensazione nel primo dei
successivi titoli che  sia  da  emettersi  a  favore  del  creditore,
dandone ragione nei documenti giustificativi della spesa o nel titolo
stesso; altrimenti si provvede, a seconda del caso,  o  pel  ricupero
della somma ritenuta in meno o per la restituzione, mediante apposito
ordine, della somma ritenuta in piu'.