Art. 553 (Sentenze soggette a revisione) E' ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna divenute irrevocabili pronunciate in primo grado o in grado d'appello dall'Autorita' giudiziaria ordinaria, anche se la pena e' gia' espiata o e' estinta, quando si tratta: 1° di condanna per delitto; 2° di condanna per contravvenzione, se in conseguenza di essa il condannato e' stato dichiarato contravventore abituale o professionale.