(Codice di procedura penale-art. 553)
 
                              Art. 553 
 
                   (Sentenze soggette a revisione) 
 
  E' ammessa  in  ogni  tempo  a  favore  dei  condannati,  nei  casi
determinati dalla legge, la  revisione  delle  sentenze  di  condanna
divenute irrevocabili pronunciate in primo grado o in grado d'appello
dall'Autorita' giudiziaria  ordinaria,  anche  se  la  pena  e'  gia'
espiata o e' estinta, quando si tratta: 
 
  1° di condanna per delitto; 
 
  2° di condanna per contravvenzione, se in conseguenza  di  essa  il
condannato   e'   stato   dichiarato   contravventore   abituale    o
professionale.