(Codice di procedura penale-art. 554)
 
                              Art. 554 
 
                         (Casi di revisione) 
 
  La revisione puo' domandarsi: 
 
  1° se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non
possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza  penale
irrevocabile  dell'Autorita'  giudiziaria  ordinaria  o  di   giudici
speciali, eccettuate le sentenze di condanna pronunciate  dal  Senato
costituito in Alta Corte di giustizia; 
 
  2° se la sentenza penale di condanna ha ritenuto la sussistenza del
reato a carico del condannato, in  conseguenza  di  una  sentenza  di
giudice civile o amministrativo poscia revocata che abbia deciso  una
delle questioni pregiudiziali prevedute dagli articoli 19 e 20, salva
la riserva contenuta nel capoverso dell'articolo 21; 
 
  3° se dopo la condanna sono sopravvenuti o si scoprono nuovi  fatti
o nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli  gia'  esaminati
nel procedimento, rendono evidente che il fatto non  sussiste  ovvero
che il condannato non lo ha commesso; 
 
  4°  se  e'  dimostrato  che  la  condanna  venne   pronunciata   in
conseguenza di falsita' in atti o in giudizio, o di  un  altro  fatto
preveduto dalla legge come reato.