Art. 554 (Casi di revisione) La revisione puo' domandarsi: 1° se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile dell'Autorita' giudiziaria ordinaria o di giudici speciali, eccettuate le sentenze di condanna pronunciate dal Senato costituito in Alta Corte di giustizia; 2° se la sentenza penale di condanna ha ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato, in conseguenza di una sentenza di giudice civile o amministrativo poscia revocata che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali prevedute dagli articoli 19 e 20, salva la riserva contenuta nel capoverso dell'articolo 21; 3° se dopo la condanna sono sopravvenuti o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli gia' esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso; 4° se e' dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsita' in atti o in giudizio, o di un altro fatto preveduto dalla legge come reato.