Art. 555 (Limiti della revisione) In ogni caso gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono a pena d'inammissibilita' della domanda esser tali da escludere, se accertati, che il fatto sussiste o che il condannato lo ha commesso, ovvero da dimostrare che manca del tutto la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso.