(Codice di procedura penale-art. 555)
 
                              Art. 555 
 
                      (Limiti della revisione) 
 
  In ogni caso gli elementi in base ai quali si chiede  la  revisione
devono  a  pena  d'inammissibilita'  della  domanda  esser  tali   da
escludere, se accertati, che il fatto sussiste o che il condannato lo
ha commesso, ovvero da dimostrare che manca del tutto la prova che il
fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso.