(Codice di procedura penale-art. 556)
 
                              Art. 556 
 
           (Soggetti del diritto di chiedere la revisione) 
 
  Possono domandare la revisione: 
 
  1° il condannato o un suo prossimo congiunto ovvero la persona  che
ha sul condannato l'autorita' tutoria e, se il condannato  e'  morto,
l'erede o un prossimo congiunto; 
 
  2° il procuratore  generale  presso  la  corte  d'appello  nel  cui
distretto fu pronunciata la sentenza di  condanna  o  il  procuratore
generale presso la corte di cassazione, d'ufficio o a  richiesta  del
Ministro della giustizia. La parte privata interessata puo' unire  la
propria istanza, a quella del pubblico ministero. 
 
  Le  persone  indicate  nel  numero  1°,  quando  si  trovano  nelle
condizioni  richieste  dalla  legge,  possono   essere   ammesse   al
patrocinio gratuito con decreto del presidente  del  collegio  o  del
pretore che ha pronunciato la sentenza di condanna. L'ammissione vale
per tutto il giudizio di revisione.