Art. 556 (Soggetti del diritto di chiedere la revisione) Possono domandare la revisione: 1° il condannato o un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul condannato l'autorita' tutoria e, se il condannato e' morto, l'erede o un prossimo congiunto; 2° il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna o il procuratore generale presso la corte di cassazione, d'ufficio o a richiesta del Ministro della giustizia. La parte privata interessata puo' unire la propria istanza, a quella del pubblico ministero. Le persone indicate nel numero 1°, quando si trovano nelle condizioni richieste dalla legge, possono essere ammesse al patrocinio gratuito con decreto del presidente del collegio o del pretore che ha pronunciato la sentenza di condanna. L'ammissione vale per tutto il giudizio di revisione.