Art. 557 (Istanza per revisione) L'istanza per revisione puo' essere proposta personalmente, o per mezzo di un avvocato iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione, all'uopo nominato. Essa e' presentata, unitamente agli atti e ai documenti che la giustificano, nella cancelleria della corte di cassazione. Puo' anche presentarsi nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, che la trasmette alla cancelleria della corte di cassazione. Nei casi preveduti dai numeri 1° e 2° dell'articolo 554, all'istanza devono essere unite le copie autentiche delle sentenze ivi indicate. Nel caso preveduto dal numero 3° dello stesso articolo se i nuovi fatti o i nuovi elementi di prova non risultano da atti gia' compiuti dall'Autorita' giudiziaria, chi chiede la revisione deve fare istanza al giudice dell'esecuzione perche' siano ordinati i relativi accertamenti. Il giudice, qualora non ritenga che la domanda sia destituita di fondamento, procede agli atti occorrenti a spese del condannato, salvo che questi sia ammesso al patrocinio gratuito, osservando le norme sull'istruzione formale, in quanto sono applicabili. All'uopo il tribunale o la corte delega uno dei suoi componenti; il pretore provvede personalmente. Il provvedimento e' dato in ogni caso con ordinanza. Degli atti compiuti e' rilasciata copia autentica all'interessato, che la unisce all'istanza di revisione. Nel caso indicato nel numero 4° dell'articolo medesimo all'istanza deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato ivi preveduto. Nondimeno, se il reato e' estinto o se per esso l'azione penale non puo' essere esercitata, chi chiede la revisione puo' fornire i necessari elementi di prova assunti a norma del capoverso precedente.