(Codice di procedura penale-art. 558)
 
                              Art. 558 
 
           (Procedimento davanti alla corte di cassazione) 
 
  Per il procedimento davanti alla corte di cassazione  si  osservano
le regole stabilite nel capo precedente, in quanto sono  applicabili.
La corte procede in camera di consiglio e delibera con sentenza. 
 
  Prima di  deliberare  la  corte  puo'  disporre  con  ordinanza  le
indagini e gli atti che ritiene utili e puo' delegarvi uno  dei  suoi
consiglieri. Spettano rispettivamente alla corte e al consigliere  in
questo caso i poteri del giudice istruttore. 
 
  Quando  l'istanza  di   revisione   e'   inammissibile   o   appare
manifestamente infondata, la corte provvede preliminarmente,  sentito
il  pubblico  ministero,  dichiarando  inammissibile   o   rigettando
l'istanza stessa. In tal caso puo' condannare il privato che  propose
l'istanza al pagamento di una somma da lire cinquecento a  cinquemila
a favore della Cassa delle ammende.