Art. 558 (Procedimento davanti alla corte di cassazione) Per il procedimento davanti alla corte di cassazione si osservano le regole stabilite nel capo precedente, in quanto sono applicabili. La corte procede in camera di consiglio e delibera con sentenza. Prima di deliberare la corte puo' disporre con ordinanza le indagini e gli atti che ritiene utili e puo' delegarvi uno dei suoi consiglieri. Spettano rispettivamente alla corte e al consigliere in questo caso i poteri del giudice istruttore. Quando l'istanza di revisione e' inammissibile o appare manifestamente infondata, la corte provvede preliminarmente, sentito il pubblico ministero, dichiarando inammissibile o rigettando l'istanza stessa. In tal caso puo' condannare il privato che propose l'istanza al pagamento di una somma da lire cinquecento a cinquemila a favore della Cassa delle ammende.