(Codice di procedura penale-art. 559)
 
                              Art. 559 
 
                       (Liberta' provvisoria) 
 
  La  corte  di  cassazione  puo'  sempre,  e  anche  prima  di  aver
deliberato  definitivamente  sull'istanza  di  revisione,   concedere
all'interessato a domanda o d'ufficio  la  liberta'  provvisoria.  La
corte puo' egualmente concederla con la sentenza di  rinvio  a  nuovo
giudizio o successivamente, con ordinanza. Non la puo'  concedere  in
alcun caso il giudice di rinvio.