Art. 559 (Liberta' provvisoria) La corte di cassazione puo' sempre, e anche prima di aver deliberato definitivamente sull'istanza di revisione, concedere all'interessato a domanda o d'ufficio la liberta' provvisoria. La corte puo' egualmente concederla con la sentenza di rinvio a nuovo giudizio o successivamente, con ordinanza. Non la puo' concedere in alcun caso il giudice di rinvio.