(Codice di procedura penale-art. 561)
 
                              Art. 561 
 
    (Sentenze della corte di cassazione in materia di revisione) 
 
  La corte  di  cassazione,  se  ammette  la  revisione,  annulla  la
sentenza o le sentenze di  condanna,  ordinando  il  rinvio  a  nuovo
giudizio, quando il caso lo richiede. 
 
  Il rinvio e'  ordinato  ad  un  altro  giudice  di  primo  grado  o
d'appello, secondo che la sentenza o  le  sentenze  annullate  furono
pronunciate nell'uno o nell'altro grado.  Se  furono  pronunciate  da
giudici di grado  diverso,  la  corte  rinvia  al  giudice  di  grado
superiore; se una delle sentenze e' stata pronunciata da  un  giudice
speciale, la corte rinvia al giudice di cui riconosce la competenza. 
 
  Il  giudice  di  rinvio  non  puo'  in   alcun   caso   dichiararsi
incompetente.