Art. 561 (Sentenze della corte di cassazione in materia di revisione) La corte di cassazione, se ammette la revisione, annulla la sentenza o le sentenze di condanna, ordinando il rinvio a nuovo giudizio, quando il caso lo richiede. Il rinvio e' ordinato ad un altro giudice di primo grado o d'appello, secondo che la sentenza o le sentenze annullate furono pronunciate nell'uno o nell'altro grado. Se furono pronunciate da giudici di grado diverso, la corte rinvia al giudice di grado superiore; se una delle sentenze e' stata pronunciata da un giudice speciale, la corte rinvia al giudice di cui riconosce la competenza. Il giudice di rinvio non puo' in alcun caso dichiararsi incompetente.