(Codice di procedura penale-art. 562)
 
                              Art. 562 
 
                     (Annullamento condizionato) 
 
  Quando la corte di cassazione  dispone  il  rinvio  per  revisione,
l'annullamento  della  sentenza  di  condanna  e'   sottoposto   alla
condizione che nel giudizio di rinvio venga accertato  che  il  fatto
non sussiste o che il  condannato  non  lo  ha  commesso  ovvero  sia
dichiarato che manca del tutto la prova che il fatto sussiste  o  che
il condannato lo ha commesso.