Art. 562 (Annullamento condizionato) Quando la corte di cassazione dispone il rinvio per revisione, l'annullamento della sentenza di condanna e' sottoposto alla condizione che nel giudizio di rinvio venga accertato che il fatto non sussiste o che il condannato non lo ha commesso ovvero sia dichiarato che manca del tutto la prova che il fatto sussiste o che il condannato lo ha commesso.